Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30282 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30282 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHAMRY ALAA N. IL 15/03/1972
avverso la sentenza n. 6798/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore G9nera1e in persona del Dott. i%
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13/3/2013, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 3 di
reclusione a carico di Alaa Ghamry, imputato del reato ex art. 10 ter,
cooperativa, non versava entro il termine previsto per il pagamento
dell’acconto i.v.a., relativo al periodo di imposta successivo l’importo
dovuto, ammontante ad euro 61.191,00.
L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la pronuncia impugnata in punto di mancata conversione
della pena detentiva in quella pecuniaria; altresì ha eccepito la errata
applicazione dell’art. 1, co. 143, L. 244/07, in relazione alla confisca per
equivalente disposta.
La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria, proponendo un
nuovo motivo di annullamento, con il quale richiama la recente pronuncia
della Corte Costituzionale, n. 80/2014, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 10 ter, citato decreto, nella parte in cui, con
riferimento ai fatti commessi fino al 17/9/2011, punisce l’omesso
versamento dell’i.v.a. , dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale,
per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro
103.291,38, ravvisando la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3
Costituzione.
CONSIDERATO INJ DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al motivo aggiunto.
La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato la illegittimità costituzionale

i

d.Lvo 74/2000, perché, quale legale rappresentante della Clean 2000 soc.

dell’art. 10 ter in punto di soglia di punibilità, fissando la stessa in euro
103.291,38, con riferimento ai fatti commessi fino al 17/9/2011: nella
specie l’evasione risulta essere inferiore a tale soglia.
Conseguentemente è da ritenere che il fatto ascritto al prevenuto non è
previsto dalla legge come reato; di tal chè l’impugnata pronuncia deve
essere annullata senza rinvio.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 5/6/2014
Il consigliere estensore

Il residente

P. Q. M.

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