Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30281 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30281 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASTOLFO ANTINO N. IL 11/05/1939
avverso la sentenza n. 1202/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
bl 4
che ha concluso per .4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, con sentenza del
19/2/07, dichiarava Agatino Astolfo responsabile dei reati ex artt. 171 ter
co. 1 lett. c), L. 633/41, e 648 cod.pen., perché poneva in commercio 21
CD musicali illecitamente duplicati di provenienza illecita; lo condannava

La Corte di Appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 17/4/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, eccependo
violazione di legge in ordine alla valutazione della prova della
contraffazione dei CD e totale mancanza di motivazione sulla sussistenza
del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il motivo di annullamento formulato, in estrema sintesi, si eccepisce
la mancanza di prova della contestata contraffazione della merce
sequestrata, di tal chè l’imputato doveva essere assolto dal reato ad esso
ascritto ex art. 171 ter, L. 633/41.
La censura è del tutto destituita di fondamento.
Rilevasi, infatti, che il giudice di merito nell’affermare la responsabilità
dell’Astolfo in ordine alla violazione della normativa sul diritto d’autore,
ha fatto puntuale richiamo agli elementi costituenti la piattaforma
probatoria: ad avviso della Corte territoriale, a giusta ragione, le
emergenze istruttorie acquisite in atti ( testimoniali e documentali ),
consentono di ritenere concretizzato il reato contestato, oltre ogni
ragionevole dubbio.

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alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare gli agenti operanti, che hanno eseguito l’accertamento,
hanno riferito di avere sorpreso il prevenuto mentre esponeva ai
passanti, su un camion, parte della merce posta in vendita e che, di poi, il
materiale sequestrato, esaminato a campione, risultava contenere

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che
l’Astolfo abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 5/6/2014.

abusive incisioni.

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