Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30279 del 24/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30279 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CUMINETTI ROBERTO, nato il 28/01/1970 a Alzano Lombardo, avverso la
sentenza del 29/09/2015 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore della parte civile, avv.to Cristiano Bonanni, in sostituzione
dell’avv.to GB Ciollaro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Roberto CUMINETTI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione contro la sentenza pronunciata in data 29/09/2015, dalla Corte di
Appello di Firenze – confermativa di quella di condanna per il reato d truffa del
tribunale di Lucca in data 05/05/2014 – deducendo:
1.1. improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela;
1.2. manifesta illogicità in ordine alla valutazione dei documenti che
sarebbero serviti per la consumazione della truffa;

Data Udienza: 24/06/2016

1.3. nullità delle statuizioni civili per essere state pronunciate a favore di un
soggetto persona fisica e non a favore della s.p.a. asserito soggetto passivo del
reato;
1.4. erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. in quanto il fatto integrava,
al più, il reato di frode in commercio;
1.5. omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione del
risarcimento;
1.6. omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della

2. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
CENSURA SUB 1.1.: si tratta di un motivo, oltre che proposto per la prima
volta in questa sede di legittimità, anche del tutto infondato perché, come risulta
dalla sentenza di primo grado, si costituì parte civile la “A. Celli Paper spa”: di
conseguenza, le obiezioni mosse, in questa sede, alla pretesa carenza di prova in
capo al Celli della sua qualità di legale rappresentante della spa, è, oltre che
tardiva, generica in quanto priva di ogni qualsiasi riscontro. La reiezione del
suddetto motivo assorbe quello SUB 1.3. (peraltro smentito dal dispositivo della
sentenza di primo grado in cui il danno fu liquidato a favore della “A. Celli Paper
spa”) e quello SUB 1.5. (per genericità ed aspecificità rispetto alla motivazione
addotta sul punto dai giudici di merito i quali hanno liquidato il danno non solo
quello materiale ma anche morale: pag. 6 sentenza di primo grado; il ricorrente,
poi, non considera che la somma liquidata è quella che egli ha incassato, in
modo truffaldino dal Celli, sicchè nulla ha a che vedere con il successivo ed
ulteriore pagamento che fu costretto ad effettuare al Cantoni);
CENSURE SUB 1.2. – 1.4.: attengono al “merito” della vicenda processuale e
sono entrambe manifestamente infondate. Quanto alla prima, è sufficiente la
lettura della sentenza di primo grado (in cui i fatti sono analiticamente
evidenziati) per avvedersi che non vi è stata confusione fra i due numeri di telaio
e che la truffa riguardò, alla fine, la consegna di un’auto che, in realtà, era di
proprietà di tale Cantone al quale il Celli fu costretto, per non essere spossessato
dell’auto, a pagarla di nuovo. La condotta, così come ricostruita da entrambi i
giudici di merito, è stata correttamente sussunta in quella di cui all’art. 640 cod.
pen. di cui sussistono tutti i presupposti giuridici.
CENSURA SUB 1.6.: è anch’essa manifestamente infondata in quanto,
contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, la Corte non solo ha risposto
ma ha anche evidenziato «la negativa personalità» emergente da due precedenti
specifici «emergenti dall’aggiornamento del certificato penale».

2

sospensione condizionale della pena.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.
La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione in
applicazione del principio di diritto secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso
per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il

di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen.»: ex plurimís SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007,
Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28
febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci;

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute
per questo grado di giudizio dalla parte civile “A. Celli Paper spa” liquidate in C
3.510,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cpa ed Iva.
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere est.

formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità

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