Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30279 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30279 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Napolitano Luigi, n. a Napoli il 03/10/1955;
Troiano Lucia, n. a Napoli il 06/06/1957;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 16/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/10/2012 la Corte d’Appello di Napoli, dichiarando non
doversi procedere per i reati sub a), b) e c) perché estinti per prescrizione, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna di Napolitano Luigi e
Troiano Lucia per il reato di cui all’art. 349 c.p. contestato
rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Hanno presentato ricorso gli imputati.

sub

d)

Data Udienza: 03/06/2014

Con un primo motivo Napolitano Luigi lamenta la violazione dell’art. 125, comma
3, c.p.p. poiché la sentenza impugnata non avrebbe soddisfatto l’onere
motivazionale in ordine all’oggetto della richiesta di sospensione condizionale
della pena avendo utilizzato argomentazioni apodittiche e inaccettabili sul piano
logico.
Con un secondo motivo, sempre con riguardo al rigetto della richiesta di

applicazione della legge con riferimento alla considerazione svolta in sentenza
secondo cui il beneficio invocato sarebbe stato già concesso in precedenza:
infatti il beneficio sarebbe stato applicato con riferimento a reati oggetto sì di
due sentenze ma unificati in sede di continuazione.
Con un terzo motivo Troiano Lucia lamenta come non sia emerso, con
riferimento alla di lei affermata responsabilità, alcun elemento di concorso attivo
della commissione del reato di violazione dei sigilli non potendo il concorso del
coniuge sostanziarsi nel fatto di limitarsi ad assistere in modo inerte alla
perpetrazione del reato o di non impedirne od ostacolarne l’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso di Napolitano Luigi è infondato.
La Corte territoriale ha logicamente e motivatamente escluso la possibilità di
formulare una prognosi favorevole in considerazione delle precedenti condanne
che hanno interessato il ricorrente, ciò essendo sufficiente a far ritenere
adempiuto l’obbligo motivazionale in oggetto. Tale motivazione rende inoltre in
ogni caso irrilevante, quand’anche fondata, la considerazione, oggetto del
secondo motivo di ricorso, in ordine alla non condivisibile ritenuta sussistenza di
due sospensioni condizionali già concesse.

4. Il ricorso di Troiano Lucia è invece fondato.
Non vi è dubbio che, ove il comproprietario dell’immobile abbia anche
effettivamente commissionato i lavori abusivi, l’assunto di non essere
responsabile delle opere non incombendo in capo allo stesso l’obbligo di impedire
il reato sarebbe manifestamente infondato; nella specie, però, la sentenza
impugnata pare avere affermato, nello specifico passaggio di pag. 8 in cui
vengono condensate le ragioni dell’attribuzione del reato, essere l’imputata
committente dei lavori, unitamente al marito, “perché comproprietaria”
2

sospensione condizionale della pena, il medesimo ricorrente censura l’erronea

dell’immobile, in tal modo tuttavia, finendo per dare una motivazione meramente
apparente della qualifica di committente e per accollare indebitamente alla
stessa l’onere di dimostrare il contrario (vedi sempre a pag. 8 : “nel caso in
esame la circostanza dell’estraneità alla committenza dell’abuso edilizio non è
stata neppure allegata dall’imputata, rimasta contumace”).
Ne deriva che, “depurata” del riferimento alla committenza, le ragioni della
affermazione di responsabilità, fondandosi, in definitiva, sulla qualità di coniuge
del coimputato, come tale, convivente nella stessa zona di edificazione del
manufatto, si risolvono nell’attribuire il fatto sulla scorta di un preteso obbligo,
da parte della stessa, di impedire i lavori, in contrasto con quanto, però, questa
Corte ha più volte affermato, nelle sue più recenti pronunce.
Va infatti ribadito che anche il

proprietario “estraneo” privo delle qualifiche

soggettive specificate all’art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere ritenuto
responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo
all’altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso
di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa
l’inapplicabilità dell’art. 40, comma 2, c.p., in quanto non esiste una fonte
formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato
ad impedire il reato (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013,
Menditto, Rv. 257625; Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007, Tartaglia, Rv. 238471).

5. In definitiva, rigettato il ricorso di Napolitano Luigi, la sentenza impugnata va
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli ai fini di
nuovo esame della posizione di Troiano Lucia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Napoli relativamente alla posizione della Troiano. Rigetta il ricorso di Napolitano
Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2014

Il Presidente

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