Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30278 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30278 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Soatto Tania, n. a Orbetello il 17/11/2010;
Piacentini Alviero, n. a Roma il 03/12/1964;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 11/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l’annullamento con
rinvio limitatamente alla confisca;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. A. Soldani, che si è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/04/2013 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. dist. di Orbetello, di condanna,
all’esito di giudizio abbreviato, di Soatto Tania e Piacentini Alviero per i reati di
cui agli artt. 44, lett. c), e 181, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha
ridotto la pena inflitta a mesi sei di reclusione ciascuno.

Data Udienza: 03/06/2014

2. Hanno presentato ricorso entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore.
Con un primo motivo lamentano la violazione dell’art. 192, comma 2, c.p.p. e la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
dislocazione dell’edificio all’interno dell’area compresa nell’ambito delimitato dal
D.M. 14 aprile 1989. In particolare evidenziano che la attestazione formulata
dalla polizia municipale e valorizzata dalla Corte alla riguardo e nella quale si
afferma che l’area oggetto dei rilievi è sottoposta a tutela ambientale, è generica

circoscritto e ben individuabile considerato che il fronte della stessa ha una
lunghezza di circa 10 km e che la dizione “sistema montuoso” è estremamente
generica; al contrario, è la perimetrazione dell’area soggetta al vincolo, risultante
dalla planimetria della Soprintendenza non acquisita agli atti, che
rappresenterebbe unico elemento determinante per la individuazione dell’area.
Inoltre, il rito abbreviato non può invertire l’onere della prova della responsabilità
dell’imputato, posto a carico dell’accusa.

3. Con un secondo motivo Soatto Tania lamenta difetto di motivazione in ordine
alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
subordinato alla rimessione in pristino. Attribuendo l’art. 165 c.p. al giudice una
facoltà discrezionale, quest’ultima dovrebbe essere motivata quanto al suo
esercizio. Nella specie la Corte si è riferita alla equità del provvedimento al fine
di rafforzare la tutela del bene ambientale, ma tale motivazione, generica, è
applicabile a tutti gli interventi abusivi realizzati in zona vincolata, sicché se il
legislatore avesse voluto un simile sistematico rafforzamento di tale tutela,
avrebbe previsto il condizionamento del beneficio già all’interno dell’art. 181,
comma 1 bis, del d. Igs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte fiorentina ha legittimamente desunto la inclusione dell’area interessata
dalle opere abusive in zona dichiarata di notevole interesse pubblico dalla
comunicazione della notizia di reato della polizia municipale di Orbetello che ha
fatto espresso riferimento agli accertamenti sul punto svolti in particolare ai fini
dell’individuazione dell’area ai sensi del d.m. 14/04/1989.

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e non formulata da un tecnico e che l’area in oggetto non costituisce un territorio

Ora, pretendere, come fanno i ricorrenti, che tale accertamento non basti,
significa, da un lato, introdurre elementi fattuali la cui valutazione è preclusa
nella presente sede di legittimità e, dall’altro, in particolare con riferimento alla
invocata necessità, quale sola prova che potrebbe fondare le conclusioni in
merito, dell’acquisizione di planimetria della Soprintendenza di Siena,
assoggettare il relativo giudizio ad una prova “legale” in realtà non compatibile
con i principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del

Beninteso, nulla avrebbe vietato che i ricorrenti allegassero o producessero
elementi a prova contraria, ma, di fatto, chiedendo l’ammissione al rito
abbreviato non condizionato all’acquisizione di tali elementi (tra i quali anche la
planimetria di cui sopra), gli stessi ciò non hanno fatto, vieppiù legittimando (e
tale è, evidentemente, il senso della affermazione della Corte d’Appello secondo
cui sarebbe stato “onere della difesa portare elementi di valutazione diversi”) la
motivazione offerta dai giudici di merito in ordine alla sufficienza del compendio
probatorio sul punto.

5. Il secondo motivo, riguardante la sola Soatto Tania, è invece fondato.
Con riferimento alla specifica subordinazione della sospensione a condotte
ripristinatorie in materia edilizia o ambientale, questa Corte ha costantemente
affermato, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 714 del 20/11/1996,
Luongo, Rv. 206659, che legittimamente può il giudice, nel concedere la
sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in
assenza di concessione edilizia o in difformità, subordinare detto beneficio
all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione
dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.
Tale potere di subordinazione va peraltro ricollegato a quanto più in generale
disposto dall’art. 165, comma 1, c.p.; detta norma, nel prevedere che il giudice
“possa” (e non già “debba”, come invece è nei casi contemplati dal comma 2 del
medesimo articolo) subordinare la sospensione condizionale della pena alla
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo
stesso un potere discrezionale con conseguente necessità, tra l’altro, di logica e
congrua motivazione da parte dello stesso giudice che intenda farne
applicazione. Ora, una tale motivazione deve dare conto delle ragioni, riferite alla
concreta fattispecie, per le quali detta subordinazione viene imposta dal giudice
e, in particolare, con riferimento alla ratio posta alla base dell’istituto della
sospensione condizionale della pena, del fatto che la prognosi di astensione del
reo dal commettere nuovi reati richiede, quale manifestazione di effettivo
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giudice.

ravvedimento, l’adempimento di un obbligo di facere funzionale direttamente al
ripristino del bene offeso.
Nella specie, invece, la subordinazione è stata solo astrattamente riferita, in
motivazione, alla necessità di rafforzare la tutela del bene ambientale, quasi che
la stessa, in assenza peraltro di indici legislativi in tal senso, sia un effetto
necessitato ed automatico della commissione di reati di tal fatta, e alla stregua di
una valutazione operata sulla base di parametri eccentrici rispetto a quello,

nuovi reati.

6. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Firenze limitatamente alla statuizione sulla subordinazione
della sospensione condizionale della pena nei confronti di Soatto Tania, dovendo
il ricorso, nel resto, essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Firenze limitatamente alla statuizione sulla subordinazione della sospensione
condizionale della pena nei confronti di Soatto Tania alla rimessione in pristino
dello stato originario dei luoghi.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2014

Il C

‘glie est.

Il Presidente

primariamente da considerare, della prognosi di astensione dalla commissione di

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