Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30272 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30272 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– LAMACCHIA CHIARA, n. 7/02/1957 a BARI

avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE in data 22/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata per difetto di motivazione, in accoglimento del secondo motivo di
ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. M. Manfreda, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso ed, in subordine, annullarsi senza rinvio la sentenza
impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione;

Data Udienza: 20/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. LAMACCHIA CHIARA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di LECCE, emessa in data 22/05/2013, depositata in data 6/08/2013,
con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di LECCE del 6/10/2011, di
condanna della stessa per il reato di omesso versamento delle ritenute

mese di novembre 2005 (art. 2, legge n. 638/1983).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti
tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e)
c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, legge
n. 638/83 e correlati vizi motivazionali e travisamento del fatto.
Si censura la sentenza per aver ritenuto responsabile la ricorrente in assenza di
prova certa dell’avvenuta comunicazione o notifica dell’avvenuto accertamento
della violazione da parte dell’Ente previdenziale; nella specie, il PM si sarebbe
limitata a fornire copia di alcune cartoline di ritorno, senza produrre la
contestazione e, tra l’altro, la produzione documentale si riferirebbe a periodi
differenti rispetto a quello indicato nel capo di imputazione; il teste sentito in
udienza, perlatro, avrebbe affermato di avere solo fotocopia delle notifiche ma
non gli originali; in sostanza, quindi, la mancanza dell’atto di notifica non
consentirebbe di affermare in termini di certezza che la stessa sia stata
effettuata e, quindi, difetterebbe la prova che si sia consentito alla ricorrente di
provvedere nel termine trimestrale al pagamento di quanto dovuto al fine di
beneficiare della causa di non punibilità.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e)
c.p.p., per l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, legge
n. 638/1983 e correlati vizi motivazionali e travisamento del fatto.
Difetterebbe, in particolare, la prova dell’omesso versamento delle ritenute in
assenza dei modelli DM10 riferiti al periodo in questione (novembre 2005); i
modelli acquisiti si riferiscono a periodi differenti a quello contestato e, dunque,
sono irrilevanti rispetto ai fatti di causa.

2

i,

previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il

2.3. Deduce, infine, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed
e) c.p.p., per l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 1-bis,
legge n. 638/1983 e correlati vizi motivazionali e travisamento del fatto.
In assenza di un documento che attesti l’omesso versamento delle ritenute, la
condotta contestata dovrebbe essere sussunta nell’alveo dell’art. 37, legge n.
689/1981 che punisce l’omessa registrazione o denuncia obbligatoria prevista da

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev’essere accolto nei limiti di cui si dirà oltre.

4. Ritiene il Collegio fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso che, attesi i
profili di doglianza omogenei, possono essere trattati congiuntamente.
Ed invero, quanto alla prova della configurabilità dell’illecito, si osserva che nel
verbale di ud. 21/01/2010 non è presente il mod. DM10 relativo al mese di
ottobre 2005; esiste solo una prova documentale (in fotocopia) del verbale di
contestazione; la prova dell’omesso versamento per il periodo in esame
(novembre 2005) risulterebbe essere stata fornita solo dal teste sentito in
udienza, dipendente dell’INPS, senza, tuttavia, che sia stato acquisito il modello
DM10, pur avendo lo stesso teste precisato che lo stesso avrebbe potuto essere
richiesto all’INPS.

4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il reato in esame non
è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al
dipendente a titolo di retribuzione, atteso che il riferimento letterale alle
“ritenute operate” sulla retribuzione deve essere interpretato nel senso che non
può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al
creditore; lo stesso Supremo Collegio ha inequivocabilmente chiarito che, per
affermare la responsabilità penale del datore di lavoro inadempiente, il giudice
deve accertare “utilizzando a tal fine la documentazione aziendale, nonché quella
eventualmente predisposta dal datore di lavoro ed inoltrata all’ente previdenziale
(Mod. D.M. 10/89)”, se l’imputato avesse effettivamente retribuito i lavoratori
che avevano prestato la loro attività (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003 – dep.
23/06/2003, Silvestri M., Rv. 224609).
Ciò non è avvenuto nel caso in esame, non avendo i giudici tratto la prova
dell’omesso versamento delle ritenute dai modelli DM10 trasmessi dallo stesso

3

k

leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria.

datore di lavoro all’Istituto previdenziale, ma dalla sola deposizione del
dipendente dell’INPS.
Quanto sopra è insufficiente al fine di configurare la responsabilità penale del
datore di lavoro sotto il profilo oggettivo, avendo reiteratamente affermato
questa Corte che l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare
l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con
la produzione del modello DM 10 (v., da ultimo: Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013

attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso
l’istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della
situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale
all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato
omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013 – dep.
10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 256957).

5. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso esime questa Corte dalla
trattazione del terzo motivo (di cui,

incidenter tantum,

può rilevarsi

l’infondatezza, attesa la diversità ontologica dell’ipotesi di reato di cui all’art. 37,
legge n. 689/1981 rispetto a quella oggetto di compiuta contestazione in fatti al
ricorrente).

6. Solo per completezza, dev’essere qui precisato che non è ancora maturata la
prescrizione del reato, atteso che, avuto riguardo al periodo in esame (novembre
2005), il dies a quo da cui computare il decorso del termine ex art. 157 c.p. è il
giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (dunque, il
16 dicembre 2005: Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010 – dep. 12/01/2011, Ciampi e
altro, Rv. 249164); al termine massimo di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6,
raggiunto in data 16/06/2013, devono essere aggiunti mesi 3 di sospensione ex
lege (ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, legge n. 638/1983) ed ulteriori mesi 8
e gg. 12 di sospensione (dal 1/06/2012 al 13/02/2013, per concomitante
impegno professionale del difensore), sicchè il termine di prescrizione maturerà
solo in data 28/05/2014.

6. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto, con annullamento dell’impugnata
sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello che accerterà l’esistenza
della documentazione comprovante l’omesso versamento per il periodo indicato.

P.Q.M.
4

– dep. 19/02/2014, Di Gianvito, Rv. 258851), ciò in quanto gli appositi modelli

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello
di Lecce.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

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