Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3027 del 07/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3027 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAROTENUTO DOMENICO N. IL 09/03/1975
avverso la sentenza n. 6864/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 07/10/2014

R.G.: 12997/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Francesco De Gregorio, nell’interesse di Carotenuto Domenico ,,
ricorre avverso la sentenza 1826/2013 della Corte d’Appello di Napoli che il
2.4.2013 ha condannato Carotenuto per usura pluriaggravata continuata e
tentata estorsione, lamentando , genericamente /vizi di legittimità del dispositivo
e nullità del consenso espresso dal prevenuto nel rinunciare ai motivi di appello
in ordine alla responsabilità

sentenza non è priva di congrua motivazione ), sia per violazione dell’art. 591
lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze
sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto
di impugnazione in relazione all’entità della pena, si palesano peraltro immuni
da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Cos’ eci o ir Roma, camera di consiglio del 7 ottobre 2014.
Il CoigiJrelatore

Il Presidente
M. Cammino

Il ricorso è inammissibile sia perché manifestamente infondato ( la

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