Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30269 del 20/06/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30269 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Data Udienza: 20/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto A.A. colpevole
del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli, irrogando la pena
indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il vizio della motivazione per non essere state dimostrate le

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti
del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Nel ricorso la difesa ripropone le medesime argomentazioni spese nell’atto di
appello, che per un verso sono del tutto prive di attinenza rispetto alle condotte
contestate e, per l’altro, citano una precedente pronuncia di questa Corte il cui
portato è stato smentito da tutta la giurisprudenza successiva e che comunque
non si attaglia all’odierno caso concreto.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma il 20 giugno 2018.

condotte ascritte al prevenuto.

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