Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30269 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30269 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
VISCONTI ALESSANDRO N. IL 09.03.1948
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI PIACENZA in data 3 luglio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Tindari Baglione che ha chiesto l’annullamento
con rinvio della gravata sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 3 luglio 2012 il GIP presso il Tribunale di
Piacenza applicava a Visconti Alessandro la pena di giorni venti di arresto ed C 400,00
di ammenda, pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, disponendo la
sospensione della patente di guida per il periodo di un anno. Il Visconti era stato tratto
a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall’art. 186 comma 1 e 2 lett. b) del C.d.S.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il Visconti
deducendo la nullità della gravata sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione
nella determinazione del quantum della sanzione relativa alla sospensione della patente
di guida.
CONSIDERATO IN DIRMO
1.

3. Il ricorso è fondato. La sentenza applicativa di pena per il reato di guida in stato di
ebbrezza pacificamente deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida ai sensi dell’art.186 II comma cod. strad. La
sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico
della sentenza di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, entro i limiti minimo e
massimo indicati dalla legge, prescindendo dalla previsione o meno della sanzione
amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento. D’altra
parte il ricorrente non contesta l’applicazione in sè della sanzione amministrativa
accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva. La censura è fondata. È infatti
evidente che quando, come è avvenuto nel caso in esame, è indicata una durata di
sospensione della patente non coincidente con il limite temporale minimo o a questo
assai vicina, ma una pari al limite massimo(un anno), la determinazione della durata

Data Udienza: 09/04/2013

della sanzione amministrativa accessoria va motivata. La motivazione è obbligatoria
pure nella sentenza di patteggiamento tanto più, come è dato cogliere nella vicenda di
cui ci si occupa, della sospensione della patente di guida e della durata relativa non ci
sia traccia nella proposta di patteggiamento, acconsentita dal PM, recepita dal giudice.
(cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 35670 del 26.6.2007, Rv. 237470 e successive conformi).
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione
della
patente
di
guida
con rinvio sul punto,
al Tribunale di Piacenza

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della
patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Piacenza..

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

P. Q. M.

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