Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30267 del 24/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30267 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Luigi Iannettone, quale difensore di IANNELLI
DOMENICO ANTONIO, (n. il 21.10.1973), avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli, IV sezione penale, in data 06.05.2014.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano
Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Delia Cardia,
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

OSSERVA:

Con sentenza del 12.11.2008, il G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere assolse Iannelli Domenico Antonio dai reati di rapina aggravata e porto
ingiustificato di coltello per non aver commesso il fatto.

Data Udienza: 24/06/2016

Avverso tale pronunzia il Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Napoli propose gravame. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del
06.05.2014, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò Iannelli Domenico
Antonio responsabile del reato di rapina aggravata contestata e – con le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuzione
per la scelta del rito – lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro
600,00 di multa. Pena sospesa. Dichiarò il non doversi procedere per il reato di

prescrizione.
Ricorre per cassazione l’Avvocato Luigi Iannettone, quale difensore di
Iannelli Domenico Antonio, deducendo il travisamento della prova
(riconoscimento dell’imputato da parte della P.O. e di altro teste quale autore dei
reati) e la manifesta illogicità della motivazione. Mancanza di motivazione sulla
rilevata inutilizzabilità del riconoscimento di persona effettuato per violazione di
quanto disposto dall’art. 213 del cod. proc. penale. Vizio di motivazione in ordine
al trattamento sanzionatorio.
Il difensore dell’imputato conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.

motivi della decisione

1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero la condanna

dell’imputato si fonda solo su una valutazione carente – anche rispetto a quella
operata dal Giudice di primo grado – e su una lettura e valutazione incompleta e
atomistica di tutto il materiale probatorio raccolto. Orbene, quando la sentenza
d’appello modifica radicalmente la sentenza di primo grado il giudice
dell’impugnazione – pur avendo la stessa piena cognizione di merito,
esattamente sovrapponibile, anche nei suoi contenuti di apprezzamento del
fatto, a quella del primo giudice (ovviamente nei limiti del devoluto) – ha
l’obbligo di confrontarsi specificamente anche con le ragioni per le quali il primo
giudice era pervenuto ad un apprezzamento opposto, spiegando – con
motivazione non apparente e immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà – perché le disattende (si veda motivazione sentenza Sez. 6,
Sentenza n. 16333 del 23/03/2011 Ud. – dep. 26/04/2011 – Rv. 250042).
Inoltre, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha
l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento
probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della
motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa
incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria

porto ingiustificato di coltello per essere lo stesso estinto per intervenuta

valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel
provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015 Ud. – dep.
10/03/2015 – Rv. 262907).
2.

La Corte di appello non si è, invece, conformata ai principi di diritto

sopra ricordati. Invero la Corte territoriale in 13 righe di motivazione (si veda
pagina 3 dell’impugnata sentenza) capovolge la decisione del giudice di primo
grado. Nelle prime 5 righe di questa stringata motivazione la Corte di merito si

gli atti utilizzabili per la decisione, fornendone contezza con una motivazione
errata”. Nelle altre 8 righe la Corte di appello si limita ad evidenziare che
l’imputato è stato identificato dalla P.O. Caracciolo “prima in foto e poi de visu”
(Caracciolo che poi conferma avanti al G.U.P.

“gli atti di P.G. cui aveva

partecipato nell’immediatezza’) e che analogamente la teste Ciotte (madre della
P.O.) ha riconosciuto “con certezza la voce e gli occhi” dell’imputato.
3.

Orbene si deve in primo luogo rilevare che la Corte di merito non ha

fornito neppure un elemento dal quale rilevare la carente ed erronea valutazione
del G.U.P. del materiale probatorio raccolto.
4.

E’, poi, sufficiente leggere la sentenza del G.U.P. per rendersi conto

che il Giudice di secondo grado non si è affatto confrontato specificamente con le
ragioni per le quali il primo giudice era pervenuto all’assoluzione nè ha confutato
specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. Infatti, per
quanto riguarda il riconoscimento dell’imputato effettuato dalle due testi non ha
per nulla tenuto conto delle considerazioni del G.U.P. sul punto e precisamente:
la prima versione delle testi secondo la quale entrambe non avevano visto in
volto il rapinatore perchè indossava il passamontagna, ma che lo avevano
riconosciuto dagli occhi e dalla voce perché conoscevano l’imputato; l’influenza di
tale conoscenza sull’esito del riconoscimento; la seconda versione (resa in una
seconda convocazione nella caserma dei Carabinieri) nella quale la teste
Caracciolo integra il suo primo racconto affermando di aver visto l’imputato fuori
dal suo negozio e di averlo visto entrare nello stesso negozio ove, poi, indossava
il passamontagna e consumava la rapina a mano armata; i dubbi sul perché la
seconda

versione

(evidentemente dirimente)

non

sia stata

resa

nell’immediatezza dei fatti, ma solo nel corso della seconda convocazione dai
Carabinieri; la valutazione delle spiegazioni fornite sul punto dalla teste
Caracciolo avanti al G.U.P. (i particolari riferiti nel corso della seconda
convocazione le erano venuti in mente solo a “freddo” dopo una certa distanza
temporale dai fatti); la valutazione effettuata dal G.U.P. di tali spiegazioni;
l’influenza di quanto sopra sull’avvenuto riconoscimento della maglietta

g-)

limita ad affermare apoditticamente che il G.U.P. “non ha correttamente valutato

indossata dallo Iannelli (maglietta descritta sempre nel corso della seconda
convocazione dei Carabinieri); la rilevanza, alla luce di quanto sopra, dell’alibi
fornito da una teste nel corso delle indagini difensive. Né la Corte di appello, ha
preso in minima considerazione quanto esposto dalla difesa dell’imputato nella
memoria ex art. 121 c.p.p. presentata in sede di gravame.
5.

Tutto quanto sopra è stato correttamente evidenziato nel ricorso.

Dunque la motivazione svolta dalla Corte territoriale non contiene i requisiti

assolvere a quell’obbligo di motivazione rafforzata, idonea in quanto tale a
derogare al principio di valutazione generale dell’oltre ogni ragionevole dubbio
dettato all’art. 533, comma 1, del c.p.p.; anzi tale motivazione appare sotto
diversi aspetti molto meno dettagliata e più semplicistica di quella, anche
quantitativamente più ampia, svolta dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
6.

La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di

primo grado deve, infatti, confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di
motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione
assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e
giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto
riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello e
deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a
quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore
considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati
(Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud. – dep. 26/09/2014 – Rv.
261589; Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015 Ud. – dep. 10/03/2015 – Rv.
262907).
7.

Dal momento che non si rinvengono nella motivazione della

decisione impugnata quei necessari passaggi argomentativi atti a sostenere in
maniera convincente il sovvertimento della decisione del Tribunale, ne discende
l’accoglimento del ricorso e, conseguentemente, l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione delloECor1e,5£11. –3ppeticeELLERIA

di Napoli per nuovo giudizio.

SECOND».

IL

Così deliberato in Roma, il 24/06/2016.

PENALE

1 5 LUG. 2018

delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, necessari per

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