Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30264 del 24/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30264 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ONOFRI CIRO, nato il 04/09/1965, avverso la sentenza del 17/09/2014 della
Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità

FATTO e DIRITTO

1. Ciro ONOFRI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza pronunciata in data 17/09/2014 dalla Corte di
Appello di Torino, deducendo la violazione dell’art. 648/3 cod. pen. in quanto
aveva respinto la richiesta di riduzione della pena sostenendo che la pena inflitta
dal primo giudice (mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa) non era
ulteriormente «diminuibile perché anzi è stata fissata al di sotto dei minimi
edittali»: il che era errato in quanto la suddetta norma non prevede alcun
minimo edittale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Data Udienza: 24/06/2016

Il primo giudice aveva concesso sia le attenuanti generiche che quella del
fatto di particolare tenuità (art. 648/3 cod. pen.), ma le aveva ritenute
equivalenti alla recidiva contestata: ciò significa, quindi, che, poiché sia le
attenuanti (artt. 62 bis e 648/3 cod. pen.) che l’aggravante (recidiva), si
elidevano a vicenda (art. 69 cod. pen.), la pena base avrebbe dovuto essere
quella dell’art. 648/1 cod. pen. (da due ad otto anni di reclusione e da C 516 ad
C 10.329).
Ha ragione, quindi, la Corte quando ha affermato che la pena inflitta non era

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 24/06/2016

ulteriormente riducibile in quanto già sotto il minimo legale.

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