Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30261 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30261 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
CELLA GIOVANNI N. IL 23/08/1942
nei confronti di:
CANNAS FRANCESCO STEFANO N. IL 13/05/1970
avverso la sentenza n. 3140/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pr
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che ha concluso per
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Data Udienza: 01/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ricorre per Cassazione avverso
la sentenza 18.9.2014 con la quale la detta Corte territoriale, in riforma della decisione
10.10.2011 del Tribunale, ha assolto CANNAS Francesco Stefano dal delitto di cui all’art.
640 cod. pen. “perché il fatto non sussiste”, revocando nel contempo le statuizioni civili
contenute nella decisione di primo grado.
L’ufficio ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi

1) Ex art. 606 cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione. L’ufficio ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur prendendo atto dell’intervenuta prescrizione
del reato, avrebbe ritenuto (in modo erroneo) mancante la prova del reato contestato,
sul semplice assunto dell’assenza di prova di una relazione economica diretta tra la persona offesa e l’imputato, in ciò omettendo, contraddittoriamente, di tenere conto delle
prove documentali in atti e ritenendo non credibile la persona offesa.
2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., vizio di erronea applicazione
dell’art. 640 cod. pen.; l’Ufficio ricorrente pone in evidenza come, contrariamente a
quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ai fini della sussistenza del delitto di truffa non
assuma alcun rilievo la mancanza di diligenza, di controllo o di verifica da parte del soggetto passivo, posto che la detta circostanza non esclude ex se l’idoneità del mezzo (artifici e raggiri) adottato dall’autore del reato al fine del conseguimento dell’ingiusto profitto.
3) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 129
comma 2 cod. proc. pen. L’ufficio ricorrente denuncia l’erroneità della decisione nel punto
in cui, la Corte territoriale, in mancanza di istruttoria dibattimentale (essendosi proceduto
con il rito abbreviato) ha ritenuto di far prevalere (ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.)
la formula di proscioglimento di merito sulla causa di estinzione del reato in assenza
dell’evidenza della prova di innocenza dell’imputato.

Avverso la medesima decisione ha proposto ricorso per Cassazione Giovanni CELLA, parte
civile nel medesimo procedimento per i seguenti motivi:
1) Vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen. La parte ricorrente si duole che la Corte d’Appello, pur avendo richiamato nella ricostruzione del fatto, l’esistenza di bonifici bancari eseguiti dalla vittima
su conti correnti esteri, non ha comunque apprezzato la suddetta prova nell’ambito di
una complessiva valutazione della vicenda e delle restanti prove.
2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., vizio di erronea applicazione
dell’art. 640 cod. pen.; il ricorrente pone in evidenza come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ai fini della sussistenza del delitto di truffa non assuma
alcun rilievo la mancanza di diligenza, di controllo o di verifica da parte del soggetto pas-

così riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

sivo, posto che la detta circostanza non esclude ex se l’idoneità del mezzo (artifici e raggiri) adottato dall’autore del reato al fine del conseguimento dell’ingiusto profitto.
3) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 129
comma 2 cod. proc. pen. La parte civile denuncia l’erroneità della decisione nel punto in
cui, la Corte territoriale, fa prevalere, in assenza di prove evidenti, la formula di proscioglimento di merito sulla causa di estinzione del reato.
Nel corso del giudizio la parte civile in data 10.3.2016 ha depositato memoria ex art. 611

L’imputato CANNAS Francesco Stefano, tramite il difensore, in data 18.3.2016 ha fatto
pervenire presso la cancelleria di questa Corte, memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con
la quale, dopo avere brevemente esposto la vicenda in fatto, confuta i tre motivi di ricorso proposti dalla Procura Generale e dalla parte civile mettendo in evidenza la inesistenza
di vizi della motivazione ed affermando che le deduzioni dell’Ufficio del Procuratore Generale e quelle della Parte civile attengono ad aspetti di valutazione del merito delle prove
acquisite.

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CANNAS Francesco Stefano è stato sottoposto a giudizio penale per la violazione degli
artt. 81 cpv., 110, 112 n. 2, 61 n. 7 e 640 cod. pen., perché con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone rimaste ignote, con artifici e
raggiri consistiti nel far credere di essere intermediario nel settore delle aste giudiziarie
immobiliari, nonché prospettando la possibilità di entrare in un consorzio come socio, induceva in errore CELLA Giovanni dal quale sì faceva dare in più occasioni somme di denaro in contanti ed attraverso bonifici bancari, la somma complessiva di 247.000,00 €, così
procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, rendendosi successivamente irreperibile. Con le aggravanti di avere commesso il reato arrecando alla parte offesa un danno
patrimoniale di rilevante entità e di avere diretto e promosso l’attività delle persone che
sono concorse nel reato rimaste ignote; in Roma, commesso dal Gennaio 2005 al marzo
2006.
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che il CELLA Giovanni, entrato in contatto con il CANNAS Francesco Stefano era stato da questi convinto di concludere affari nel
campo immobiliare (acquisto di immobili in Roma, Porto Ercole, Barcellona, e acquisizione
di quote di un consorzio in Sardegna che gestiva villaggi turistici), prospettando così varie occasioni di investimento nel corso di plurimi incontri avvenuti in Roma; nell’ambito
di tali proposte di affari il CELLA Giovanni veniva sollecitato a versare consistenti somme
di denaro, e questi procedeva ad effettuare i pagamenti accreditando, su indicazione
dell’imputato, bonifici bancari su conti esteri intestati a tale SANNA Gianuario indicato
dall’imputato, quale funzionario-dipendente. In altra occasione il CELLA Giovanni aveva

cod. proc. pen. richiamando i motivi del ricorso principale.

invece consegnato il denaro in contante direttamente a due persone (asseritamente
guardie del corpo) presso l’Hotel Eur di Roma.
Nell’aprile del 2006 il CELLA, non vendendo la positiva e definitiva conclusione degli affari
prospettati, chiedeva al CANNAS la restituzione delle somme erogate e a fronte di rifiuto
da parte di questi, presentava denuncia nei confronti dell’imputato.
Il CANNAS, tratto a giudizio veniva condannato dal Tribunale di Roma, a seguito di rito
abbreviato, con sentenza 10.11.2011, alla pena di mesi otto di reclusione e 200,00 C di
multa oltre alla al risarcimento del danno in favore della parte civile alla quale veniva al-

L’imputato impugnava la sentenza e la Corte d’Appello di Roma, con decisione qui oggetto di ricorso, assolveva l’imputato dal reato ascritto per insussistenza del fatto e revocava
le statuizioni civili.

RITENUTO IN DIRITTO

I ricorsi della Procura Generale e della Parte civile possono essere trattati congiuntamente attesa la loro piena sovrapponibilità
Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato e va accolto. La Corte territoriale, pur
dando atto che alla data del giudizio di appello il reato contestato (art. 640, 61 n. 7, 110,
112 n. 2 cod pen.) era da ritenersi estinto per prescrizione, invece di procedere alla relativa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., sulla base della sola evidenza di mancanza
di prova che consentisse l’assoluzione dell’imputato ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.,
ha proseguito nel giudizio di merito escludendo valenza dimostrativa alle dichiarazioni
rese dalla persona offesa (CELLA Giovanni), attraverso un percorso argomentativo che si
connota per la incompletezza così concludendo per l’assenza di prove valide in ordine agli
elementi costitutivi della fattispecie.
Il giudizio è giustificato da una motivazione carente. La Corte territoriale rinviene l’inverosimiglianza (e non credibilità) delle affermazioni del CELLA Giovanni, nella ingenuità
della sua condotta e nella sua mancanza di discernimento e di diligenza, senza peraltro
procedere ad approfondita e specifica analisi degli elementi di fatto, contenuti nel processo che puntualmente presi in considerazione dal Tribunale, avevano determinato un giudizio diametralmente opposto, attraverso una complessiva valutazione delle dichiarazioni
della persona offesa e il loro raffronto con gli altri elementi di prova contenuti negli atti
del procedimento, così ancorando il giudizio a dati processuali oggettivi singolarmente e
globalmente valutati e formulati all’interno di una cornice normativa correttamente interpretata ed applicata.
In particolare il Tribunale, pur dando atto della necessaria cautela da utlizzare nell’apprezzamento della persona offesa (perchè costituita parte civile), ha preso in considerazione il contenuto delle dichiarazioni rese da questa, procedendo ad una loro valuta-

tresì riconosciuta una provvisionale di 100.000,00 C.

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zione intrinseca verificandone la sostanziale coerenza, la verosimiglianza sotto un profilo
spazio temporale e la sufficiente completezza nei diversi passaggi argomentativi.
Il Tribunale ha quindi valutato le medesime dichiarazioni del CELLA Giovanni raffrontandole con gli ulteriori elementi probatori documentali acquisiti nel corso del giudizio (bonifici e prelevamenti di somme di denaro nelle date indicate in querela) e con le dichiarazioni rese dalle altre persone escusse a vario titolo nel corso delle indagini.
L’affermazione della Corte territoriale per la quale rivestirebbe valore assorbente, ai fini
del giudizio di credibilità della persona offesa, la circostanza che non vi sarebbero bonifi-

tato, non vale ad escludere il vizio di carenza di motivazione su un punto essenziale della
motivazione.
Infatti la circostanza dell’assenza di trasferimenti diretti di somme di denaro dalla persona offesa all’imputato, non vale “ex se” a superare il dato emergente dalle restanti
prove che sono state ritenute dal Tribunale elemento di riscontro al dichiarato del CELLA,
ritenuto credibile anche per la coerenza e la logicità del narrato. Il difetto di motivazione
che caratterizza la sentenza impugnata sotto l’aspetto della omessa valutazione di dati
probatori convergenti e derivante da una parziale analisi del materiale probatorio porta a
dichiarare l’annullamento della decisione impugnata ricorrendo la fattispecie di cui all’art.
606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è fondato e va accolto. E’ principio già affermato in
sede di legittimità quello per il quale l’eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da
parte della persona offesa non è circostanza atta ad escludere l’ idoneità degli artifici e
raggiri del delitto di truffa, in quanto essa è determinata proprio dalla fiducia che l’agente
ha saputo conquistarsi presso la controparte negoziale [v. in tal senso Cass. sez. 2 n.
24499 del 7.5.2015, Bajic, in Ced Cass. Rv 264224; Cass. sez. 2 n. 4275 del 25.3.1983,
Picchi, in Ced Cass. Rv 158916].
Nel caso in esame la Corte territoriale, pur riconoscendo il suddetto principio giurisprudenziale (in ciò richiamando il precedente costituito da Cass. sez. 2 n. 34059 del
3.7.2009, Catanzaro, in Ced Cass. Rv. 244948], non ne ha fatto corretta applicazione nel
momento in cui afferma che manca la prova “di quale possa essere stato l’elemento di
così forte impatto persuasivo da convincere il CELLA ad effettuare i versamenti di consistenti somme di denaro” senza garazia nell’ambito di una vicenda contrattuale fondato su
un rapporto fiduciario acritico ed incodizionato.
L’ingenua condotta della persona offesa (conducente, nel caso di specie, ad un giudizio
di non credibilità) è infatti proprio la diretta derivazione di quella mancanza di diligenza
che la giurisprudenza assume essere irrilevante ai fini dell’esclusione del delitto di truffa.
Di qui deriva che l’argomento speso dalla Corte territoriale non costituisce una valida
giustificazione della decisione, ma è una corretta applicazione dei principi segnati da
questo giudice di legittimità. Di qui deriva che la decisione impugnata deve essere annullata ex art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen.

ci e ricevute comprovanti un diretto versamento di somme di denaro a favore dell’impu-

Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto. La formula di proscioglimento nel merito
prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di
colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non
anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. [Cass. sez. 6 n. 10284 del 22.1.2014, Culicchia, in Ced Cass. Rv 259445]. Nel caso in esame la applicazione delle regole di giudizio in modo rovesciato rispetto al dettato dell’articolo 129 cod. proc. pen. integra nel caso

Per le suddette ragioni il ricorso del Procuratore Generale e quello della Parte civile vanno
accolti con conseguente annullamento della decisione impugnata.
La pronuncia di annullamento deve essere pronunciata “senza rinvio” per quanto attiene
agli aspetti penali, posto che il reato ascritto è estinto per sopravvenuta prescrizione,
mentre ex art. 622 cod. proc. pen., deve essere pronunciata “con rinvio” al giudice civile
competente per valore nel grado di appello per quanto attiene gli aspetti civilistici; sarà
infatti onere del giudice dell’appello del processo civile riprendere in considerazione gli
aspetti della fattispecie concreta secondo le regole espresse nella presente decisione.
Per l’effetto del rinvio della decisione di merito al giudice civile, le spese richieste dalla
parte civile per questo grado di giudizio non vengono liquidate dovendo essere oggetto di
apprezzamento in sede di giudizio definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Spese della parte civile al definitivo.

Così deciso in Roma il 1.4.3016

di specie un vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

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