Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30258 del 23/11/2012


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 30258 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
BOVE FRANCESCO N. IL 06.09.1961
avverso la ordinanza del TRIBUNALE di sorveglianza di PERUGIA del 12 gennaio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Piero Gaeta che ha chiesto la conversione del
ricorso in opposizione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 con conseguente trasmissione
degli atti al Presidente del Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
i.

3.

Con ordinanza in data 12 gennaio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Perugia rigettava la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato avanzata da Bove Francesco perché non corredata da
documentazione idonea a superare la presunzione ostativa di cui all’art. 4
bis comma 1 ordinamento penitenziario.
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Bove deducendo la violazione
dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli arttt. 74 e ss. del d.P.R. n.
115/2002 ed art. 123 c.p.p. alla luce dell’intervento del giudice delle leggi
di cui alla sentenza n. 139 del 16 aprile 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
SI osserva che l’impugnazione fatta valere dal Bove contro il
provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al gratuito
patrocinio avrebbe dovuto essere proposta al Presidente del Tribunale
competente, ai sensi dell’art.99 D.P.R.115/2002. ( cfr. Cass. 4^,
f3253/04, imp. Madonia, rv. 227882; Cass. 4^, 22853/04, imp. Liuti, rv.
227762; Cass. 4″, 12634/05, imp. Formica, rv. 231257).

Data Udienza: 23/11/2012

Così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2012
IL CONSIGLIERE STENSORE
(dott. Francesco Maria ‘o pi)

n,

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Marzano)

4.

Sulla base di quanto detto, però, il ricorso non deve essere dichiarato
inammissibile. Invero va condiviso l’orientamento di questa Corte (Cass.
Sez. Un. 25/1999, imp. Di Dona), che ha affermato l’applicazione, anche in
simili ipotesi, del principio di conservazione dell’impugnazione
(indipendentemente dal nomen iuris che erroneamente sia stato attribuito
all’atto) volta a provocare l’eliminazione dal mondo giuridico o la
modificazione di un provvedimento giurisdizionale, quando è chiara la
volontà in tal senso, sul rilievo che il nuovo codice di rito ha optato senza
possibilità di equivoci per una concezione sostanzialistica, che privilegia
l’esatta qualificazione dell’impugnazione da parte del giudice officiato,
imponendo la rimessione degli atti al giudice effettivamente competente in
ordine al mezzo consentito, anche qualora la volontà della parte sia volta
ad officiare il giudice del mezzo non consentito, ed addirittura qualora l’atto
di parte, pur non potendosi qualificare impugnazione in senso stretto, sia
comunque diretto ad ottenere rimedio a determinate situazioni (cfr. Cass.
5^, 4111/01, imp. Biancardo, rv. 217935). Pertanto anche il ricorsoreclamo, quale mezzo volto ad ottenere la rimozione di un provvedimento
pregiudizievole, deve considerarsi retto, sulla scorta della concezione
sostanzialistica, dai principi dell’art. 568 c.p.p., comma 5.
Pertanto, l’impugnazione proposta, ai sensi dell’art. 568, comma 5,
cod.proc.pen., deve essere qualificata come ricorso ex art. 99 D.P.R.
115/2002; deve ordinarsi la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Perugia perché proceda a svolgere il relativo
procedimento.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso per cassazione come ricorso ex art. 99 d.P.R. n.
115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Perugia_

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