Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30252 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30252 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Agate Francesco, nato a Marsala il 10/07/1968,
avverso l’ordinanza del 14/02/2014 del Tribunale di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 17.1.2014 il G.I.P. del Tribunale di Trapani rigettò la
richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata
ad Agate Francesco per rapina aggravata, poi condannato in primo grado.

2. Avverso tale provvedimento l’imputato propose appello, ma il Tribunale di
Palermo, con ordinanza 14.2.2014, rigettò l’impugnazione proposta.

3.

Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed
alla adeguatezza della misura cautelare. Il pericolo di reiterazione sarebbe
attenuato dall’ammissione dei fatti e dal periodo di custodia sofferto. Avrebbero
dovuto essere valutati a favore il luogo del commesso reato e comune di

A,_

Data Udienza: 02/07/2014

residenza dell’imputato, il motivo del fatto finalizzato alla sottrazione di gasolio,
il recesso attivo consistito nell’invitare i correi a non picchiare il custode. Le
esigenze cautelari potrebbero comunque essere salvaguardate da una misura
meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, generico e svolge censure di
merito.

cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie erano
attenuate alla luce della confessione resa e della manifestata volontà di risarcire
il danno, ma che la questione dell’attenuazione non era stata dedotta innanzi al
primo giudice, sicché la questione non poteva essere dedotta in appello. Ha poi
rilevato che tali esigenze, per come evidenziate dalle modalità del reato ed ai
precedenti dell’imputato, non apparivano affievolite e che, peraltro si era formato
giudicato cautelare su tali esigenze e sulla loro fronteggiabilità solo con la
custodia cautelare in carcere. Ha infine escluso che le dichiarazioni ammissive
fossero indicative di attenuata pericolosità sociale.
A fronte di siffatte articolate argomentazioni, il ricorso si limita riproporre la
richiesta di sostituzione, senza svolgere un’adeguata critica alle stesse, così da
apparire aspecifico.
Inoltre le deduzioni svolte si risolvono in una censura di merito non
consentita in questa sede.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma

1 ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

2

Il Tribunale ha rilevato che con l’appello era stato dedotto che le esigenze

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1

ter,

disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 02/07/2014.

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