Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30251 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30251 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Oggiano Gianluca, nato a Cagliari il 16/12/1969,
avverso l’ordinanza del 20/02/2014 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito per l’imputato l’avv. Gian Mario Sechi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 30.12.2013 il G.I.P. del Tribunale di Cagliari rigettò
l’istanza di dissequestro della ricevitoria Lottomatica sita in Cagliari via Grazia
Deledda n. 13 e di altri beni sequestrati in relazione al reato di cui all’art. 648 bis
cod. pen, ascritto, con il reato di cui all’art. 12

quinquies D.L. 306/1992,

convertito in L. 356/1992, ad Oggiono Gianluca.

2. Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, ma il Tribunale di
Cagliari, con ordinanza 20.02.2014 rigettò l’impugnazione.

\,.

Data Udienza: 02/07/2014

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore, deducendo
violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto
il giudice di riesame avrebbe individuato una condotta diversa rispetto a quella
contestata nell’imputazione cautelare, ritenendo non già che Oggiono avesse
consegnato a Podda ricevute di giocate effettuate da altre persone, ma che
avesse invece consentito a Podda di effettuare ingenti giocate, così comunque
realizzando il reato di riciclaggio. Siffatta tesi è stata sostenuta in ragione delle
probabilità di vincita, trascurando che Podda avrebbe scommesso su numeri

Peraltro il legislatore, con D. Lgs. 231/2007 i ha escluso gli operatori del
lotto dagli obblighi e dai divieti antiriclaggio.
Difetterebbe quindi il fumus commissi delicti e comunque mancherebbe la
o sarebbe illogica la motivazione sul punto.
Quanto all’ipotizzato acquisto di giocate di terzi, Oggiono ha chiarito che
Podda scommetteva anche su giocate predisposte dalla ricevitoria.
Il

richiamo ad un’intercettazione sarebbe contraddittorio, posto che

attiene a discorsi fra terzi che non parlano di circostanze apprese da Podda.
Sarebbero stati trascurati gli elementi rappresentati nei motivi di appello,
tra cui i modesti precedenti penali di Podda, che non potevano far sospettare la
provenienza delittuosa delle somme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 dep.
11/11/2009 Rv. 245093).

Nel caso in esame si deve peraltro escludere che la motivazione del
provvedimento impugnato sia mancante o meramente apparente in modo da
integrare la nullità di cui all’art. 125 cod. proc. pen.
Sotto questo profilo, laddove si deduce la manifesta illogicità o la
contraddittorietà della motivazione il ricorso è proposto al di fuori dei casi
consentiti.

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corrispondenti alla sua data di nascita.

Si deve inoltre ricordare che, in tema di sequestro preventivo, non è
necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della
persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista
il

“fumus commissi delicti”,

vale a dire la astratta sussumibilità in una

determinata ipotesi di reato del fatto contestato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
5656 del 28/01/2014 dep. 05/02/2014 Rv. 258279).
Sotto questo diverso profilo il ricorso è pertanto anche manifestamente
infondato.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2014.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

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