Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30250 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30250 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
nel procedimento nei confronti di:
Di Cesare Gabriella, nata a Schrndorf il 28/07/1968;
Mignogna Maria Concetta, nata a Riccia il 29/05/1969;
avverso la sentenza del 03/12/2013 del G.U.P. del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 3.12.2013 il G.U.P. del Tribunale di Campobasso dichiarò,
ai sensi dell’art. 425 cod. proc pen., non luogo a procedere nei confronti di Di
Cesare Gabriella e Mignogna Maria Concetta in ordine al reato di cui all’art. 640
bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Campobasso deducendo violazione della legge processuale e sostanziale,
nonché vizio di motivazione. Ad avviso del G.U.P. il fatto avrebbe dovuto essere

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Data Udienza: 02/07/2014

contestato come truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. in
quanto, anche se le imputate si fossero servite della nota falsa menzionata
nell’imputazione, gli emolumenti percepiti sarebbero stati relativi ad un contratto
a prestazioni corrispettive e non a contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. In realtà i fondi erogati erano a fondo
perduto.

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Quanto al fatto chelota prodotta non fosse idonea ad integrare artifizi o
raggiri non viene svolta alcuna motivazione.
Il G.U.P. non avrebbe motivato sull’idoneità del materiale probatorio alla

imputati, non consentito dall’art. 425 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico.
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non
luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico
Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli
elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5669 del 28/01/2014 dep. 05/02/2014 Rv. 258211).
Nel caso in esame il G.U.P. da un lato ha escluso che il fatto contestato
fosse riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 640

bis cod. pen. e dall’altra ha

ritenuto che la mera produzione di una non nota potesse integrare gli artifizi o
raggiri.
La questione dell’idoneità della nota prodotta (indicata in imputazione come
priva di intestazione, di numero di protocollo e senza data) non viene sviluppata
nel ricorso se non sotto il profilo che sarebbe una mera asserzione del G.U.P.,
così connotando di genericità il ricorso, a fronte del richiamo implicito nella
motivazione della sentenza al capo di imputazione.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 02/07/2014.

celebrazione del giudizio, ma avrebbe espresso un giudizio sull’innocenza degli

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