Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30248 del 26/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30248 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACKO PETER N. IL 20/11/1972
avverso la sentenza n. 375/2009 TRIBUNALE di LOCRI, del
01/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sontite le conclusioni del PG Dott. Pktftn-k. z’A
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Data Udienza: 26/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Locri in composizione monocratica
in data 01/10/14, Cacko Peter era dichiarato responsabile del reato di cui
all’art. 423 bis cod. pen. e pertanto era condannato alla pena di anni 2 e
mesi 8 di reclusione. Detta sentenza diveniva irrevocabile il 25/10/14.

giudicato, ai sensi dell’art. 625 ter cod. proc. pen., il difensore del Cacko.
Deduce lo stesso : – che il suo assistito è venuto a conoscenza della
celebrazione del processo a suo carico e della sentenza di condanna
soltanto in data 23.12.14, a seguito della notifica dell’ordine di
esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del
medesimo per il tramite del Nucleo Operativo di Protezione, non avendo
mai ricevuto alcuna notifica né del procedimento né della sentenza; – che
il processo, quindi, si è celebrato in sua assenza, determinata
dall’assoluta incolpevole mancata conoscenza dello stesso ( essendo il
Cacko collaboratore di giustizia dal 2009, sottoposto allo speciale
programma di protezione, trasferito in località protetta e domiciliato per
legge presso il Servizio Centrale di Protezione in Roma ed avendo per
altri processi ricevuto le notifiche sempre presso quest’ultimo;
circostanza, che non si verificava nel caso di specie, nel quale le prime
notifiche sarebbero state successive alla conclusione del processo ), con
violazione del principio, costituzionalmente garantito, della difesa; – che il
Cacko non è a conoscenza se l’assenza ha comportato una pronuncia di
contumacia ovvero se è stato emesso un decreto di irreperibilità; – che
non gli è stata neppure notificata sentenza penale di condanna
pronunciata in data 01/10/14, avverso la quale non è stato possibile
proporre i necessari mezzi di impugnazione per la denunciata non
conoscenza del processo. Conclude, pertanto, chiedendo la rescissione
del giudicato penale di condanna in oggetto.
Contestualmente alla richiesta di rescissione, il difensore chiede, con
separata istanza presentata al Tribunale di Locri e trasmessa da
quest’ultimo a questa Corte per competenza, dopo aver ripercorso i punti
del ricorso per rescissione ( sopra riportati ), la sospensione
dell’esecuzione della pena inflitta al Cacko con la sentenza in relazione
alla quale è richiesta rescissione.

1

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per rescissione del

3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria

scritta, ha chiesto, di dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Il difensore, con istanza pervenuta in cancelleria a mezzo fax, ha
chiesto rinvio onde poter esibire e produrre documentazione rilasciata dal
Servizio Centrale di Protezione e dalla Procura Distrettuale Antimafia di

quale è stata emessa la sentenza di cui si chiede la rescissione ( di iftdeo t, tita“-yi,
non si può in alcun modo tenere conto, considerato che il deposito di
memoria difensiva e di documentazione Rea:ulAlé intempestivo ).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rescissione è infondata.
Invero, a sostegno della stessa si adduce la mancata conoscenza del
processo e della sentenza di condanna in epoca precedente l’irrevocabilità
della medesima.
Come evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte
n.36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992, “diversamente dalla
disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui
all’art.175 cod. proc. pen. – come novellata nell’anno 2005 a seguito
delle ripetute condanne della Corte EDU ( per tutte sent.10/11/2004,
Sejdovic c. Italia ) – in questo nuovo rimedio a favore del condannato
grava sullo stesso l’onere di provare la mancata conoscenza del processo
a suo carico” . Detta “previsione appare avere una sua plausibilità, in
ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della
verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza di cui al novellato
art. 420-bis cod. proc. pen.”.
Orbene, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, non solo
l’imputato non risulta “assente” ai sensi dell’articolo in ultimo citato, ma
l’onere sopra specificato non è in alcun modo assolto.
Invero, dalla sentenza di cui si chiede la rescissione, risulta che
Cacko Peter fu arrestato nella flagranza del reato per il quale ha riportato
condanna e che, convalidato l’arresto, nei suoi confronti si procedeva con
giudizio direttissimo, al quale era presente, come da intestazione della
stessa sentenza, in calce alla quale si dava, altresì, atto della lettura –

Catanzaro attestante l’incolpevole conoscenza del processo a seguito del

equivalente alla notifica all’imputato presente – e del deposito della
pronuncia alla stessa udienza.
Con tutto ciò si confronta la semplice affermazione della difesa,
corredata dalla prova di notifiche di altri processi o di altre attività
giudiziarie.
La mancanza dei sopra esaminati presupposti applicativi rende la
richiesta (formulata, ritualmente, a mezzo di difensore munito di procura

esservi stata la conoscenza del processo) infondata (restando, così,
assorbita la questione della sospensione dell’esecuzione; invero, le
suddette Sezioni Unite hanno chiarito che, seppure detto rimedio non è
espressamente contemplato dall’art. 625-ter cod. proc. pen., esso va
riconosciuto sulla base di un’interpretazione “di sistema”, essendo
ravvisabile una ratio analoga alla sospensione provvisoria dell’esecuzione
prevista, per i “casi di eccezionale gravità”, dall’art.625-bis, comma
secondo, secondo periodo, cod. proc. pen. ).

2. Al rigetto del ricorso consegue in base alla generale previsione
dell’art. 592 cod. proc. pen. – attesa la natura di mezzo straordinario di
impugnazione della richiesta – la condanna del Cacko al pagamento delle
spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016.

speciale e nel termine di trenta giorni dal momento in cui si assume

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