Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30248 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30248 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Cannalire Tiziano, nato a Brindisi il 03/06/1990;
Carriero Luca, nato a Brindisi il 30/04/1992;
avverso l’ordinanza del 21/02/2014 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato Cannalire l’avv. Ladislao Massari, anche

in sostituzione

dell’avv. Cosimo Luca Leoci, difensore di Cannalire e Carriero, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24.1.2014 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi dispose la
custodia cautelare in carcere, fra gli altri, di Cannalire Tiziano e Carriero Luca,
indagati per i delitti di associazione per delinquere, contro il patrimonio e in
materia di armi.

2. gli indagati proposero istanze di riesame ma il Tribunale di Lecce, con
distinte ordinanze del 21.2.2014 confermò il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 02/07/2014

3. Ricorrono per cassazione Cannalire Tiziano e Carriero Luca, tramite il
difensore, con distinti atti.

3.1. Cannalire Tiziano deduce vizio di motivazione e violazione di legge in
quanto il Tribunale non avrebbe risposto alle doglianze svolte nei motivi aggiunti
circa l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo il P.M. e quindi il
G.I.P. erroneamente interpretato le intercettazioni. Il Tribunale sembra non aver
letto i motivi aggiunti dal momento che convalida tale interpretazione
affermando che Cannalire avrebbe fornito mezzi ai sodali (p. 4 e 5 ordinanza

relativa ai capi O) e P) che sarebbe contrastante con l’ipotesi associativa che
Cannalire, capo dell’associazione, dovesse acquistare da un proprio subordinato,
un’autovettura da usare per una rapina. Al punto 3 il Tribunale usa la parola
“appare”. Al punto 6 si assume che Cannalire si sarebbe interessato per
procurare una difesa tecnica agli associati. Laddove lo stesso si limita a dire a
Carriero di chiamare l’Avvocato nel caso in cui i militari operanti lo avessero
condotto in caserma. In relazione al punto 7 è stata ritenuta la ricettazione in
assenza di ogni elemento per ritenere la delittuosa provenienza di documenti.
Nella conversazione 1253 del 4.1.2013 gli interlocutori parlano di rame, ma non
vi sono elementi per comprendere se si riferiscono ad un episodio accaduto o da
commettere. Quanto ai capi aa) e bb) il Tribunale interpreta in maniera
suggestiva ed illogica la conversazione fra Carriero e Ruggiero. È illogica la
motivazione sull’attribuzione di capo a Cannalire, nonostante l’affermazione
secondo la quale non sarebbe emersa una categorica divisione di ruoli. In ordine
alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza il Tribunale non ha considerato che
Cannalire in oltre due anni agli arresti domiciliari non è mai incorso in
trasgressioni e che nessuna arma è mai stata rinvenuta in suo possesso.

3.2. Carriero Luca deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto il Tribunale non avrebbe risposto alle doglianze svolte nei motivi aggiunti
circa l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo il P.M. e quindi il
G.I.P. erroneamente interpretato le intercettazioni. Il Tribunale sembra non aver
letto i motivi aggiunti dal momento che convalida tale interpretazione
affermando che Carriero avrebbe la disponibilità di mezzi ed abbia partecipato
alla ripartizione di proventi di attività illecite. In particolare nessuna parola è
stata spesa sull’osservazione, relativa ai capi O) e P) che sarebbe contrastante
con l’ipotesi associativa che Cannalire, capo dell’associazione, dovesse acquistare
da un proprio subordinato (Ruggiero), un’autovettura da usare per una rapina. Vi
è omessa motivazione in relazione ai capi U) e V) poiché non si comprende quale
merce gli indagati avrebbero ricettato. Quanto al capo X) non si comprende se

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impugnata). In particolare nessuna parola è stata spesa sull’osservazione,

Carriero abbia detenuto o meno una pistola. In relazione al capo Y)
mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza posto che la detenzione di armi
viene desunta dagli operanti per il rumore metallico captato durante l’ascolto di
una conversazione. Quanto al capo Z) nessuna arma è stata trovata. Peraltro
l’ordigno sarebbe quello usato per i capi aa) e bb) dove è mossa la stessa
contestazione. Non è indizio il fatto che Cannalire abbia consigliato a Carriero di
chiamare l’Avvocato nel caso in cui gli operanti lo avessero condotto in caserma.
In relazione al punto 7 è stata ritenuta la ricettazione in assenza di ogni
elemento per ritenere la delittuosa provenienza di documenti. Nella

sono elementi per comprendere se si riferiscono ad un episodio accaduto o da
commettere. Quanto ai capi aa) e bb) il Tribunale interpreta in maniera
suggestiva ed illogica la conversazione fra Carriero e Ruggiero. In punto di
esigenze cautelari non vi è motivazione sul rilievo che Carrieri è incensurato e
non recidivo reiterato infraquinquennale, poiché il Tribunale ha confermato la
custodia in carcere anziché sostituirla con gli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, generici e svolgono
censure di merito.
Anzitutto è manifestamente infondata la doglianza secondo cui il Tribunale
non avrebbe preso in considerazione i motivi nuovi, posto che negli stessi ricorsi
si criticano talora le motivazioni svolte nelle ordinanze impugnate sugli stessi
motivi nuovi. Così, nel ricorso proposto per Carriero, si censura la risposta in
punto di dedotta insussistenza della recidiva.
Questa Corte ha peraltro affermato (ed il Collegio condivide l’assunto e
rileva che opera anche in sede di riesame) che, in sede di legittimità, non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione
prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla
motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Cass Sez. 1,
Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 dep. 26/06/2013 Rv. 256340. Fattispecie in
cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non
avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione
dell’attenuante dell’art. 114 cod.pen. -, esplicitamente richiesta con i motivi di
appello – aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell’imputato
al delitto).
Nel caso in esame il Tribunale ha svolto un’ampia disamina delle risultanze,
anche richiamando l’ordinanza genetica ed i due provvedimenti si integrano
reciprocamente.

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conversazione 1253 del 4.1.2013 gli interlocutori parlano di rame, ma non vi

2. Laddove, anziché con riferimento all’omessa pronunzia, le doglianze
svolte nei ricorsi vengano esaminate sotto il profilo del vizio di motivazione o
della violazione di legge va rilevato che le stesse sono inammissibili perché, sotto
il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione
tentano di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito
neppure alla luce della modifica dell’art. 606 lettera e) cod. proc. pen. introdotta
con L. n. 46/2006, ed inoltre sono manifestamente infondate.
Si deve ricordare che è possibile prospettare in sede di legittimità una
interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta

nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme
da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2″
sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).
Peraltro nei ricorsi non solo si deduce un’interpretazione delle conversazioni,
diversa 4a quella data dai giudici di merito, ma si deducono ricostruzioni in fatto
alternative anche ove non si contesta il senso della conversazione, come con
riferimento all’ipotizzato acquisto di autovettura.
Tuttavia, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la
manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett.
e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento
argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare
soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento
a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998
dep. 22.12.1998 rv 212054).
Il riferimento all’invito a nominare un difensore (di cui al punto 6 di entrambe
le ordinanze) non presenta connotati di decisività nell’ambito della motivazione.
Al punto 7 di entrambe le ordinanze impugnate non vi è alcun riferimento a
documenti.
Quanto alla conversazione 1253 del. 4.1.2013 ed ai capi aa) e

bb)) è

sufficiente richiamare quanto già detto sull’interpretazione delle intercettazioni.
In relazione al capo U, non essendovene menzione nell’ordinanza relativa a
Carriero non vi è correlazione con il provvedimento impugnato. Quanto al capo V
vi è preciso riferimento a monili d’oro.
Quanto al capo X) la motivazione richiama affermazioni di Carriero relative
ad una pistola.
In relazione al capo Y) i gravi indizi di colpevolezza per la detenzione di armi
non viene desunta dagli operanti solo per il rumore metallico captato durante
l’ascolto di una conversazione, ma anche in relazione al contenuto del dialogo.

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dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero

Quanto al capo Z) è irrilevante che l’ordigno incendiario non sia stato
trovato, posto che i gravi indizi sono stati desunti dalla conversazione
intercettata .
Peraltro~è ipotetica congettura che l’ordigno sia lo stesso usato per
i reati di cui ai capi aa) e bb).
L’attribuzione della qualità di capo a Cannalire è avvenuta per il ruolo
apicale nei reati fine e per il fatto che gli altri ritenuti sodali lo consultano.
Per entrambi i ricorrenti il pericolo di recidiva è stato desunto dalla gravità e
reiterazione dei fatti e sulla scorta di ciò è stata ritenuta adeguata la custodia in

3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei
ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto
perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 02/07/2014.

carcere.

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