Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30247 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30247 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Santonastaso Michele, nato a Caserta il 13/4/1961
avverso la ordinanza 15/1/2014 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 15/1/2014, il Tribunale di Napoli, respingeva

l’appello proposto nell’interesse di Santonastaso Michele, avverso l’ordinanza
6/9/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata
rigettata l’istanza volta alla revoca delle misure cautelari della custodia in
carcere alle quali il prevenuto è sottoposto.

2.

Il Tribunale per il riesame riteneva l’istanza inammissibile quanto al

profilo della gravità indiziaria in quanto con una precedente ordinanza del
Tribunale per il riesame in data 7 agosto 2013 si sarebbe formato il c.d.
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Data Udienza: 01/07/2014

giudicato cautelare con riferimento all’appello proposto avverso il
provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 luglio 2013.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava che, con riferimento al
delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., non era stato allegato alcun elemento
di fatto idoneo a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen.
3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo dei

proc. pen. e 27 Cost.123 e dolendosi che l’ordinanza impugnata: ” si
caratterizza per la estraneità ed indifferenza rispetto ai fatti prospettati
snaturando le funzioni di garanzia e terzietà del giudice che con pretestuosi
ed infondati pretesti viene meno al dovere giuridico di valutazione della
prova novativa come segnalata ed addotta dalla difesa, limitando la propria
funzione di verifica e di controllo degli elementi che giustificano la misura
cautelare.”

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è Inammissibile in quanto il ricorrente si duole

genericamente di violazione del dovere di valutare le condizioni di
applicabilità e di revoca delle misure cautelari, senza minimamente
argomentare in ordine al fatto nuovo dedotto, secondo cui l’espletata
istruttoria dibattimentale nel giudizio in corso presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere avrebbe fatto emergere l’inconsistenza del quadro
indiziario posto a base delle misure cautelari, incorrendo così nel vizio di
aspecificità che porta all’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
3.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
2

suoi difensori di fiducia, deducendo violazione degli artt. 273 e 299 cod.

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di €.1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 1/07/2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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