Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30246 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30246 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
D’Urso Margherita, nata a Vico Equense il 25/1/1969
avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Avellino
in data 21/3/2013 nel procedimento penale a carico di
D’Alò Bernardo, nato a Napoli il 4/10/1970;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione
degli atti al Tribunale di Avellino per il corso ulteriore;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 21/3/2013 il GIP presso il Tribunale di Avellino

disponeva de plano l’archiviazione del procedimento penale a carico di D’Alò
Bernardo, indagato per il reato di appropriazione indebita ed inottemperanza
ad un ordine del giudice, nonostante che la parte offesa avesse proposto
opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal RM.

1

Data Udienza: 01/07/2014

2.

Contro detto decreto ricorre la querelante, lamentando violazione di

legge, poiché il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione del PM e
dell’opposizione ad essa proposta dalla parte offesa, con l’indicazione
dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei mezzi di prova, aveva de
plano disposto l’archiviazione, senza previamente fissare l’udienza camerale.
3.

L’indagato ha depositato memoria, resistendo al ricorso.

1.

Il ricorso è fondato.

2.

In punto di diritto deve essere osservato che per consolidata

giurisprudenza di questa Corte Suprema esiste un diritto d’intervento della
parte offesa, che abbia adempiuto l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408
c.p.p., comma 2, a prendere visione degli atti, ad interloquire nel
procedimento con la forma specifica dell’opposizione, a fornire materiale
probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all’udienza camerale
fissata a norma degli artt. 409 e 410 c.p.p., qualora – s’intende l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n. 5202 dell’11.11.2003, dep.
10.2.2004; Cass. Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass. Sez. 5, n.
155 del 15.1.93, dep. 1.4.93).
3.

In proposito va ricordato che l’inammissibilità dell’opposizione della

persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare
esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall’art. 410 c.p.p.,
comma 1 e non da altre ragioni. In particolare è stato statuito che:
4.

Nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta

dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il
giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia
alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità
(omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei
relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del
contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto” (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 21/04/2006 Cc. (dep. 15/05/2006 ) Rv.
234453).
5.

Pertanto è pacifico che: “L’archiviazione può essere pronunciata “de

plano”, in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove
ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata
motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della
notizia di reato” (Cass.Sez. 4, Sentenza n. 167 del 24/11/2010 Cc. (dep.
04/01/2011 ) Rv. 249236).
6.

Nel caso di specie il Gip ha dichiarato inammissibile l’opposizione

motivando genericamente in ordine all’irrilevanza dell’accertamento
richiesto dall’opponente ed ha omesso ogni motivazione in ordine
all’infondatezza della notizia di reato, quanto all’ipotesi criminosa di cui
all’art. 388, commi 4/5.
Di conseguenza il provvedimento di archiviazione de plano deve

essere annullato. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Avellino
per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Avellino.
Così deciso, il 1/7/2014

7.

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