Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30245 del 20/06/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30245 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
c/
S.S.

avverso il decreto del 20/03/2017 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Data Udienza: 20/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con il
provvedimento impugnato, disponeva la trasmissione agli atti di archivio
dell’esposto presentato da A.A. e S.S. non
ravvisando ipotesi di reato.
2 – Propongono ricorso le persone offese A.A. e B.B.,
con il proprio difensore, lamentando:

– con il secondo motivo, il mancato avviso della richiesta di archiviazione pur
avendo i ricorrenti richiesto di essere avvisati della sua pronuncia.
3 – Con successiva memoria le medesime persone offese assumeva che la
legge processuale del tempo consentiva il ricorso in cassazione dei
provvedimenti di archiviazione e ciò era stato escluso solo con la cosiddetta
riforma Orlando.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1 – I provvedimenti del pubblico ministero non sono ricorribili in Cassazione
(la riforma citata dal ricorrente attiene ai provvedimenti di archiviazione emessi
dal giudice delle indagini preliminari e non ai provvedimenti del pubblico
ministero che dispone la trasmissione in archivio degli atti non costituenti notizia
di reato).
Questa Corte poi ha già avuto modo di precisare che non è abnorme il
provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in
archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non
costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il
denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di
archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi
procedimentale solo qualora l’esponente abbia formulato istanza di
sottoposizione degli atti all’esame del giudice ai fini del controllo sull’infondatezza
della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa (Sez. 3,
Sentenza n. 3653 del 11/12/2013, Rv. 258594).
2 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
1

– con il primo motivo la carenza di motivazione del provvedimento;

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso, in Roma il 20 giugno 2018.

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