Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30245 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30245 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHANG VALENTINA N. IL 27/02/1984
avverso l’ordinanza n. 184/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
13/01/2014

Data Udienza: 05/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. o
cia-c. GLAP-4.1,412.0/ CJ lot& cLZ.4,31;
tt 9 kle
C.01/7-0,
;

Udit i difensor Avv •

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze,
adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse
di VALENTINA CHANG nei confronti dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale
della stessa città in data 15 luglio 2013, che aveva rigettato un’istanza di
dissequestro di beni tratti (con decreto del 14 giugno 2013) in sequestro
preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, per i
reati di cui agli artt. 12-quinquies stessa legge, nonché riciclaggio ed altro, oltre

del 2007, per reati tributari (in misura equivalente all’imposta evasa).
2. Contro tale provvedimento, l’indagata (con l’ausilio di un difensore iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione ed erronea applicazione dell’art. 125 c.p.p. per omessa
motivazione o motivazione apparente in ordine all’interposizione fittizia ed
all’illecita provenienza del bene oggetto del sequestro (immobile sito in Bagno a
Ripoli, via Roma 343);

Il – violazione ed erronea applicazione dell’art. 12-sexies I. n. 356 del 1992,
nella parte in cui consente il sequestro a fini di confisca del bene oggetto di
interposizione di persona fisica o giuridica, in difetto della prova della
disponibilità effettiva dell’immobile in capo al soggetto che si assume effettivo
titolare di esso.
3. All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità degli avvisi
di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte
Suprema, riunita in camora

c…ansiglic, ha decis- a come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.

I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ SULLA MOTIVAZIONE
DELLE ORDINANZE APPLICATIVE DI MISURE CAUTELARI REALI

che alla confisca per equivalente ex artt. 322-ter c.p. ed 1, co. 143, I. n. 244

1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle
misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge>> (per la quale
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325,
comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza
di motivazione 1 -nelatileiii_e appaithi, iii yuCII

ILli eàLe

all’inussel . vaiiza di

precise norme processuali, non anche l’illogicità manifesta e la
contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto
tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett.

E),

proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.;
conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini,
CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il
ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1,
c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la
presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

2. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui
si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e
546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l’omessa od erronea valutazione
di ogni eleinenlo di piova

aLquisilu

dLquiiue,

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piuSpeiliva doriìisca

ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in
quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati
specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere
superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella
parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell’8
novembre 2012, CED Cass. n. 254274).

3.

Ciò premesso, se, da un lato, le violazioni di legge in apparenza

costituenti oggetto di doglianza appaiono evocate solo formalmente, poiché in
concreto la ricorrente lamenta vizi di motivazione, dall’altro il Tribunale del
riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili
in questa sede, con i quali la ricorrente non si confronta con la necessaria
specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente le analoghe
dogliarize già pioposi.e ii sede di appo LaUle;die, ita LuIIIpiu1IeIILe indicato
gli elementi valorizzati ai fini della decisione (f. 3), motivatamente valorizzando
la situazione reddituale della CHANG, notevolmente inferiore a quella dichiarata
per ottenere l’erogazione del mutuo ottenuto, e chiaramente insufficiente
persino al pagamento della relativa rata mensile, la mancata congrua

c.p.p. (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in

giustificazione della dichiarata provvista di 80.000 euro e gli inequivocabili esiti
dell’intercettazione di una conversazione del 5 settembre 2009 (nel corso della
quale «HU SHENGWEI asserisce che l’immobile appena acquistato in Bagno a
Ripoli è stato intestato a VALENTINA CHANG e che opterà per una divisione dei
beni in modo tale da non avere problemi con la giustizia per via del lavoro che
svolge»).

Trattasi di motivazione non certo del tutto carente o comunque meramente
apparente, alla quale la ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non

rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei
modi di rito,

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi

dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che ella ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

3.1. Il Tribunale del riesame provvederà alla correzione dell’errore materiale

rilevabile nell’epigrafe del provvedimento impugnato.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 5 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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