Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30243 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30243 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO FRANCESCO N. IL 30/01/1945 parte offesa nel
procedimento
c/
DI BELLA SEBASTIANO N. IL 13/08/1932
avverso il decreto n. 590/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
21/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/s7dte le conclusioni del PG Dott. A£ 06
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Data Udienza: 05/06/2014

1
RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Catania, con il decreto indicato in epigrafe, ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di SEBASTIANO DI BELLA, indagato
come in atti.
Contro tale decreto la p.o. FRANCESCO GRASSO ha proposto (con l’ausilio di
un difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ricorso per cassazione,

previsto dall’art. 408, comma 2, c.p.p.
Con requisitoria scritta pervenuta in data 16 ottobre 2013, il PG ha concluso
nei sensi riportati in epigrafe.
In data 3 giungo 2014 è pervenuta una memoria difensiva per conto
dell’indagato, il cui difensore sostiene che la p.o. non aveva fatto rituale richiesta
dell’avviso de quo.
All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come indicato dal PG., e come agevolmente verificabile in atti (f. 20) l’avviso
de quo era stato ritualmente chiesto dalla p.o., ma non risulta effettuato.
Il decreto impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione
degli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M.
presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, udienza camerale 5 giugno 2014.

deducendo violazione dell’art. 408 c.p.p., per omessa notificazione dell’avviso

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