Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30242 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30242 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
PIAZZA SANTINO N. IL 06/01/1969
avverso la sentenza n. 1335/2013 TRIBUNALE di SAVONA, del
10/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 03/06/2014

Il Procuratore generale presso la corte di appello di Genova ricorre avverso la sentenza del
tribunale di Savona in data 10.1.2014 di applicazione della pena patteggiata a Piazza Santino di anni
uni,mesi due di reclusione ed euro 800,00 per il delitto di circonvenzione di persona incapace.
Rileva il ricorrente 1 ‘inammissibilità del rito speciale per essere stato chiesto e concordato in
ritardo, nel corso della seconda udienza dibattimentale, il 10.1.2014, nel contesto di un giudizio
immediato,in seguito alla modifica da parte del P.M. del capo di imputazione a cui veniva aggiunto
la frase di seguito indicata” con l’attenuante dell’aver risarcito il danno ante iudicium”
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Va premesso che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parte l’art. 446 c.p.p.,
introdotto dalla L. 479/1999, prevede che la richiesta di “patteggiamento” può essere formulata
nell’udienza preliminare fino alla presentazione delle conclusioni e, nel caso di giudizio immediato,
è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’art. 458 co. 1 c.p.p., secondo cui la richiesta
è presentata al giudice delle indagini preliminari entro il termine di giorni 15 dalla notifica del
decreto che dispone il giudizio immediato. Tale termine non può subire variazioni per la
contestazione ad iniziativa del P.M. in sede dibattimentale di una circostanza attenuante, che non
equivale certo ad una modifica significativa dell’ imputazione quale la contestazione di un fatto
diverso o di una circostanza aggravante.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Savona per
l’ ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 3.3.2014

Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Edoardo Scardaccione, per l’annullameto della
decisione.

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