Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30241 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30241 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SHURDHA NDRICIM N. IL 23/02/1973
avverso l’ordinanza n. 884/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 18/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/s4ati4e le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/01/2016

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

Il giudice di prima istanza, a sostegno della decisione, richiamava il
disposto della 1. 10/2014, la quale, convertendo in legge il d.l.
146/2013 e modificando in tale contesto l’art. 4 del decreto, ha
vietato l’applicazione della normativa di favore ai condannati per
taluno dei reati di cui all’art. 4-bis 0.P., situazione in cui versa il
detenuto istante, condannato per il reato di cui all’art. 73 T.U.
stupefacenti, aggravato ai sensi dell’art. 80 stesso testo unico, primo
capoverso.
L’ordinanza di prima istanza veniva reclamata dall’interessato, ed il
Tribunale di sorveglianza di Venezia, con diffusa ordinanza del 18
novembre 2015, rigettava il reclamo con la motivazione che il
giudice di prime cure aveva fatto puntuale applicazione della legge
giacché i periodi detentivi dedotti ai fini del riconoscimento del
beneficio negato attenevano al reato ostativo di cui innanzi.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento
l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando un unico
motivo di impugnazione, con il quale ne denuncia la illegittimità
per violazione dell’art. 4 d.l. 146/2013, in particolare
argomentando: la diversa disciplina normativa tra il d.l. 146/2013 e
la legge di conversione, 1. n. 10/2014, ha creato una inammissibile
ed iniqua disparità di trattamento tra i detenuti, soprattutto in
riferimento ai soggetti che, pur avendo tempestivamente domandato
l’applicazione del beneficio, non hanno ricevuto risposta nel
termine di legge, subendo, “medio tempore”, l’inasprimento della
normativa contenuta nella legge di convalida, la quale ha introdotto
la causa ostativa in sfavore dei condannati in espiazione di pena per
uno dei reati contemplati dall’art. 4-bis 0.P.; di qui la illegittimità
dell’ordinanza impugnata, che di tale disposizione normativa non
ha tenuto conto; di qui altresì la violazione degli artt. 3, 23 e 111
della Cosi.; il tribunale non ha tenuto conto delle ragioni illustrate
col reclamo ed ha ribadito pedissequamente le tesi svolte dal
giudice di prima istanza.

i””.v

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2014 il Magistrato di sorveglianza
di Venezia, per quanto di interesse, rigettava l’istanza di liberazione
anticipata speciale proposta, ai sensi dell’art. 4 co. 4 d.l. 146/2013,
da Shurdha Ndricim in relazione a semestri per i quali, col
medesimo provvedimento, riconosceva il beneficio della
liberazione anticipata ordinaria.

Appare utile premettere, innanzitutto, che le norme con le quali
viene disciplinata l’esecuzione delle pene detentive e le misure
alternative alla detenzione, non riguardano l’accertamento del reato
e non hanno, pertanto, caratteri e natura di norme penali sostanziali,
di guisa che, in assenza di una disciplina transitoria, ad esse si
applica il noto principio secondo il quale “tempus regit actum” e
non già quelle dettate in materia di successione di norme penali nel
tempo (Cass., sez. I, 5.2.2013, n. 11280, rv. 255310; in adesione a
Cass., ss.uu., 30.5.2006, n. 24561, rv. 233976).
Il principio esposto, di carattere generale, ha trovato puntuale
applicazione da parte di questa Corte anche nella fattispecie dedotta
in giudizio, in particolare con Cass., sez. I, 27 giugno 2014, n.
34073, rv. 260849.
Con tale decisione ha avuto modo di notare la Corte che, in tema di
benefici penitenziari, la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23
dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più
favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti
pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha
efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo
della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia
in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è
applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole,
sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda
relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite
nella legge di conversione.
Quanto poi ai profili di costituzionalità, si osserva in contrario che
la disciplina introdotta dalla 1. 10/2014, per esplicita scelta
legislativa, peraltro sottolineata dalla stessa temporaneità della sua
efficacia, è normativa speciale, adottata dal legislatore per pressanti
esigenze collegate alla situazione carceraria del nostro Paese e per
aderire a precise indicazioni della comunità europea, di guisa che
non può per essa ragionevolmente ricorrersi agli ordinari concetti di
uguaglianza e ragionevolezza costituzionale.
Né ritiene il Collegio che violi l’interpretazione innanzi accreditata
con i principi costituzionali (la difesa ha infatti invocato una

3. Il ricorso è infondato.

4. Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del
procedimento.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma, addì 25 gennaio 2016

interpretazione costituzionalmente orientata) in quanto la
disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome
amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in
espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal
legislatore a limiti determinati da situazioni cui si collega una
connotazione di immanente e peculiare pericolosità.

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