Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30241 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30241 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELL’ACQUA CARLO N. IL 18/12/1926 parte offesa nel
procedimento
c/
BERTI GIAMPIERO N. IL 13/08/1958
TROMBIN GISELLA N. IL 31/10/1965
KUGANI EDVIGE N. IL 24/02/1932
avverso l’ordinanza n. 3546/2013 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
06/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/06/2014

-1- Dell’Acqua Carlo, nella sua qualità di personaoffesa nel procedimento penale contro Berti
Giampiero e Trobin Gisella denunciati per il delitto di estorsione — per avere ,nella loro qualità di
avvocati, in concorso tra loro, estorto in più occasioni denaro alla parte offesa minacciandola ed
eseguendo atti esecutivi in forza di provvedimento giurisdizionale nullo – ricorre per cassazione
avverso il decreto di archiviazione datato 6/11.9.2013 del gip del tribunale di Pavia, deducendo
vizi di motivazione per non aver accolto la richiesta di un perizia calligrafica “verificare la falsità
della firma apposta in calce alla procura alle liti in favore dei due legali in forza della quale in
seguito al procedimento civile instaurato, era stata emessa a suo carico dalla corte di appello di
Milano l’ ordinanza ai sensi dell’art. 9 L. n. 898/1970 e 737 c.p.e.
-2- L’ esame delle argomentazioni del ricorrente sono precluse dalla rilevata inammissibilità del
ricorso, presentato personalmente dalla parte lesa, avv. Carlo dell’ Acqua. Invero la persona offesa
dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione neppure se eserciti la professione di avvosato. La facoltà di stare in giudizio
personalmente e senza il ministero di difensore:-,-631)i chi abbia la qualità necessaria per
esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori
dell’ambito del processo civile per il quale la norma dell’art. 86 cod. proc. civ. è dettata. Nè di tale
disposizione può essere consentita un’applicazione analogica nel processo penale a causa della
diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati ( in tal senso, Sez. 6,
18.9/3.10.2008, p.o. in proc. Triggzini, Rv. 241207; Sez. 6, 2.5/3.7.2000, p.p. in proc. c. Ignoti,
Rv. 217023 , ,51u.6.4tAlt-49%09 20)3 /R 24 3 S36)
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :0i ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.6.2014

Letti gli atti, il decreto impugnato,i1 ricorso e la memoria depositata a sostegno;;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Fulvio Baldi, per l’inammissibilità del ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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