Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30240 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30240 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORMINA FRANCO N. IL 24/02/1969
avverso il decreto n. 31/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/06/2014

-1- Mormina Franco ricorre avverso il decreto della corte di appello di Catania, datato
17.10/4.11.2013, di conferma del pregresso decreto in data 13.12.2012 dal tribunale di Ragusa che
applicava al prevenuto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
per la durata di un anno e sei mesi. Deduce il ricorrente assoluta inesistenza della motivazione
ovvero mera apparenza della stessa per avere i giudici della prevenzione valorizzato precedenti
penali, pendenze giudiziarie senza far riferimento a tutti gli altri elementi indicati dall’art. 133 c.p. 2- Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art.10 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011( che ripete il il disposto dell’art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, della legge31 maggio 1965, n.
575) ” avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di
legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato, entro dieci giorni”. Ne consegue che , in
tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità
l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente
denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Il che non è
dato riscontare certo nel caso di specie, a fronte di un soggetto- come rilevano i giudici della
prevenzione- che dopo essere stato indagato per estorsione aggravata dall’ uso delle armi e dopo
essere stato raggiunto dall’avviso orale del Questore, avviso notificatogli l’ 11.5.2012, dopo pochi
giorni si è reso responsabile di un ulteriore episodio di estorsione per il quale il prevenuto è stato
arrestato, con la conseguente convalida della misura cautelare da parte del tribunale del riesame. Le
frequentazione di pregiudicati e gli ulteriori anche se risalenti precedenti penali richiamati dai
giudici della prevenzione rendono il provvedimento inattaccabile sul piano della legittimità .Invero
dal costrutto motivazionale come sopra sintetizzato non è proprio possibile qualificare inesistente o
meramente apparente la motivazione giudiziale, tenendo conto che nel giudizio di prevenzione vige
la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti
penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo
per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente
discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto.
-3- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte
privata che lo ha proposto, deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di millCosì equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.6.2014

Letti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso;
lette le conclusioni del S.Procuratore generale, Roberto Aniello, per 1 inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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