Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30239 del 25/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30239 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LENZI GIUSEPPE N. IL 01/08/1936
avverso l’ordinanza n. 174/2012 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
14/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/scie le conclusioni del PG Dott.
Q-rho
a.

e,L.e

(A;

Co

C2

“”

oz.2-0

/->–;,

CP in CA
O 1.4.QA

Udit i difensor Av

(>•(

0-

Data Udienza: 25/01/2016

o’

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/08/13 il G.i.p. del Tribunale di Livorno
dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza con cui in
data 25/03/13 era stata rigettata la richiesta di Lenzi Giuseppe di
restituzione di beni confiscati a Lenzi Bruno nell’ambito del procedimento
penale a suo carico. Rilevava, invero, il giudice a quo, che l’opposizione in

invece, nella sua veste di soggetto portatore di un interesse
esclusivamente civilistico, poteva stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100
cod. proc. pen., unicamente con l’assistenza di un difensore, come
costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento
ai “terzi interessati”.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, il
difensore del Lenzi, deducendo vizi di motivazione e violazione
dell’art.100 cod. proc. pen.
Il difensore ripercorre, poi, le argomentazioni a fondamento
dell’opposizione e della richiesta di riforma dell’originario rigetto
dell’incidente d’esecuzione, in cui si deducono vizi di motivazione e
violazione degli artt.12 sexies della legge 356/92 e 1153 cod. civ.,
nonché dell’art.263, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria
scritta, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore
della cassa delle ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è aspecifico e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Invero, il G.i.p. del Tribunale di Livorno nell’ordinanza impugnata
individua in modo estremamente chiaro il punto dirimente della
questione, riguardante la presentazione personale – e non a mezzo del
difensore – dell’opposizione a provvedimento di rigetto dell’incidente di
esecuzione promosso dal soggetto terzo interessato alla restituzione di
cose in sequestro.

2/

oggetto era stata personalmente presentata da Lenzi Giuseppe, il quale,

E con esso la violazione del principio costantemente ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui i terzi interessati, al pari dei
soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., sono portatori di interessi
civilistici, per cui essi, oltre a non poter stare personalmente in giudizio,
hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento
di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile
ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. ( sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv.

29/2/2012, Rv. 252925, sez. 2 n.15097 del 19/03/2014, Rv. 259429 ).
“La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente
distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato
che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di
persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad
assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di
impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di
rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura
speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi.” ( sez.6
n. 13154 del 19/03/10, Rv.246692 ).
A fronte delle precise e dettagliate argomentazioni del Giudice a quo,
il difensore, dopo una premessa relativa alla tempestività del suo ricorso
(non essendo provata con certezza la notifica dell’ordinanza
all’interessato e mancando la notifica al difensore del procedimento di
esecuzione di cui l’opposizione era solo un’impugnazione), insiste
nell’evidenziare la sussistenza di una pregressa procura speciale ( all’Avv.
Barbara Bosi, peraltro non documentata in violazione del principio di
autosufficienza ) e di una nomina di difensori di fiducia ( anche non
documentata ). Ritenendo in tal modo soddisfatto l’onere di patrocinio
invocato dalla suddetta autorità giudiziaria ( e illegittima, per erronea
interpretazione dell’art.100 cod. proc. pen., la dichiarazione di
inammissibilità dell’opposizione ). Mentre detto onere, come
correttamente argomentato dal Giudice a quo e rilevato dal Procuratore
Generale presso questa Corte, andava soddisfatto, da parte del Lenzi,
non solo attraverso l’atto formale di procura alle liti, ma anche
avvalendosi necessariamente del patrocinio del difensore nel redigere
l’opposizione.
Del tutto aspecifica è, poi, la parte del ricorso relativa alle
argomentazioni a fondamento dell’opposizione e della richiesta di riforma

249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del

dell’originario rigetto dell’incidente d’esecuzione, correlate unicamente al
provvedimento in ultimo menzionato.

2. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.,
la condanna del Lenzi al pagamento delle spese processuali e al
pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro
1000,00 (mille) a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le

giugno 2000.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2016.

condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA