Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30239 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30239 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALL CHEIKH N. IL 08/11/1967
avverso la sentenza n. 2378/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
41014A
Udito il Procuratore Generale in persona ,del Dott.
che ha concluso per ,{i

dAL

Udito, per la parte civile, l’Avs ,
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/07/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 novembre 2013, la Corte di appello di Genova, 1^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, appellata da Fall
Cheikh, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di
cui all’ art. 474 cod. pen. (capo B) perché estinto per prescrizione e ha ridotto in
conseguenza la pena a gg. 13 di reclusione ed C 40 di multa. Ha confermato nel
resto la sentenza impugnata, con la quale l’ imputato era stato dichiarato colpevole

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – erronea
applicazione dell’ art. 648 cod. pen., per avere la Corte di appello respinto la
richiesta di assoluzione in adesione a quanto deciso dalla Corte di legittimità nel
2001 in tema di concorso tra i reati per cui è causa, senza tenere conto della
diversa soluzione adottata in riferimento al reato di cui alli art. 453 n. 3 cod. pen.; erronea applicazione dell’ art. 62 n. 4 cod pen. nonché mancanza e illogicità della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ attenuante di ccui all’ art. 62
n. 4 cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ribadito che sussiste il
rapporto di specialità tra il reato di cui alli art. 474 cod. pen. e quello di cui all’ art.
648 cod. pen. (Cass. SSUU 9.5.2001 n. 23427), il richiamo al diverso orientamento
interpretativo in materia di spendita e introduzione nello Stato di monete
falsificate, senza concerto (art. 455 cod. pen.) è inappropriato, perché tale ultima
norma sanziona espressamente anche l’ acquisto delle monete contraffatte, cioè la
condotta tipica del delitto di ricettazione. Anche la disciplina dettata dall’ art. 453 c.
1 n. 3) cod. pen. prevede condotta (introduzione nello Stato o detenzione o
spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate) che in quanto

del reato di ricettazione (ipotesi lieve) di borse e accessori con marchi contraffatti.

commessa in “concerto” con chi ha eseguito l’ alterazione o la contraffazione
individua un rapporto, anche mediato, con gli autori della contraffazione e quindi
introduce un tipo di condotta che esclude la configurabilità della ricettazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che la sentenza impugnata
ha spiegato che l’ attenuante ad effetto speciale di cui al!’ art. 648 c. 2 cod. pen. è
stata riconosciuta anche in ragione del modesto valore economico della merce, in
conformità alla costante giurisprudenza sul punto (ex plurimis Sez. 2, 4.12.2012 n.
49071).
Va infatti ribadito che in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante
del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del

e

delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta
estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
3. Il ricorso deve essere dietriapater — rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il r e nsigliere Est. ,

Il Presidente

C

2—–9

F-/

Roma 3 luglio 2014

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