Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30238 del 25/01/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30238 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LATTANZI GERI N. IL 12/05/1957
avverso l’ordinanza n. 106/2014 TRIBUNALE di FERMO, del
14/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
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Data Udienza: 25/01/2016
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 14/07/14 il Tribunale di Fermo in composizione
monocratica, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava l’inammissibilità
della richiesta formulata dal difensore di Lattanzi Geri, avente ad oggetto
la correzione della sentenza n. 162 emessa il 16/07/09 dal G.u.p. del
Tribunale di Fermo, come modificata con successiva ordinanza del
restituzione della somma contante di euro 2.700,00 in favore del
suddetto. Il giudice a quo premetteva : – che il procedimento penale a
carico di Lattanzi Geri per il reato di cui all’art. 720 cod. pen. si era
concluso con la summenzionata sentenza di non luogo a procedere per
prescrizione del reato, senza provvedere sulla somma in sequestro; – che
con la successiva ordinanza sopra indicata il Tribunale di Fermo aveva
disposto la confisca di detta somma, disponendo l’annotazione
sull’originale della sentenza. Rilevava, quindi,
che ogni doglianza
attinente alla correttezza procedurale ( omesso avviso sia al Lattanzi che
al suo difensore dell’udienza per la decisione sulla confisca ) o
contenutistica ( impossibilità – per il richiedente – di disporre la confisca
in caso di accertata prescrizione del reato ) della decisione stessa doveva
essere fatta valere, a seconda della qualificazione giuridica dell’ordinanza
del 16.10.09, nei modi e tempi previsti dall’art. 127, comma 7, cod. proc.
pen. ( ricorso per cassazione ), ove detta ordinanza dovesse ritenersi di
mera correzione, o dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ( opposizione
al giudice che ha emesso il provvedimento e poi, eventualmente, ricorso
per cassazione ). Concludeva, quindi, che, essendo la richiesta difensiva
mera riproposizione di altra – basata sui medesimi elementi – già
dichiarata inammissibile, la stessa, conformemente al parere del P.m.,
doveva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2,
cod. proc. pen.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto appello, trasmesso a
questa Corte dalla Corte di appello di Ancona, l’Avv. Alessia Pepi,
deducendo la violazione dell’art.666 cod. proc. pen. per omessa
fissazione dell’udienza camerale e ripercorrendo le argomentazioni della
richiesta dichiarata inammissibile.
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Tribunale di Fermo in data 16/10/09, da effettuare disponendo la
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria
scritta, ha chiesto, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, di
dichiararsene l’inammissibilità con le conseguenti statuizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non
613, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato
impropriamente proposto come appello, poiché il principio di
conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5,
cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle
norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di
impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004,
Terkuci, Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2016.
abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art.