Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30238 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30238 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 03/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LASORTE MICHELE N. IL 07/05/1946
avverso la sentenza n. 439/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in perwn, a L…
del Dott.
che ha concluso per,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 marzo 2013, la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale in sede sezione
distaccata di Martina Franca, appellata da Lasorte Michele, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di quest’ ultimo in ordine al delitto di ricettazione
continuata di oggetti preziosi a lui ascritto perché estinto per prescrizione. Ha
confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la

confisca di quanto in sequestro.
La Corte territoriale, confermato il giudizio di responsabilità stante la provenienza
illecita degli oggetti dei quali (se non in minima parte) l’ imputato non era stato in
grado di indicare la provenienza, ha rilevato il decorso dei termini di prescrizione e
quindi ha pronunciato sentenza di proscioglimento per tale motivo. Ha mantenuto
ferma la misura di sicurezza della confisca a norma dell’ art. 240 cod. pen. avendo
ritenuto che i beni fossero provenienti da delitto.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – a norma dell’
art. 606 c. 1 lett. b), c), e) e d) cod. proc. pen. per inosservanza dell’ art. 648 cod.
pen., per mancanza di prova della provenienza illecita dei beni e comunque per
mancata verifica della sussistenza dell’ elemento psicologico con conseguente ,K.
errata applicazione della formula di proscioglimento, nonché per illogicità/carenza
della motivazione sotto il profilo della mancata verifica della sussistenza del dolo e
per mancata assunzione di prova decisiva indicata nella necessità di assunzione
delle persone offese; – a norma dell’ art. 606 cod. proc. pen. in relazione all’ art.
240 cod. pen. per mancanza di motivazione in riferimento al mancato accoglimento
della richiesta di restituzione dei beni in sequestro nonché per violazione di legge in
quanto la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione preclude l’
applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale, non vedendosi in ipotesi di
confisca obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha dato conto che,
a seguito del rinvenimento e sequestro dei numerosi oggetti preziosi in relazione ai
quali l’ imputato non era stato in grado (salvo per una minima parte) di indicare la
provenienza, si era provveduto ad esporre al pubblico in tre diverse occasioni i
preziosi, parte dei quali venivano restituiti ai proprietari vittime di furti
regolarmente denunciati. Correttamente quindi, in assenza di elementi idonei a
pronunciare sentenza di assoluzione nel merito a norma dell’ art. 129 cod. pen., la
Corte di appello, rilevata la decorrenza del termine di prescrizione, ha

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immediatamente pronunciato sentenza di proscioglimento per tale motivo, non
potendo dar corso all’ attività istruttoria sollecitata dalla difesa.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ritiene di
confermare la confisca disposta dal primo giudice a norma dell’ art. 240 cod. pen.
senza tenere conto che il primo comma della citata disposizione pone come
condizione la pronuncia di sentenza di condanna, che nel caso difetta (cfr. per tutte
Cass. Sez. Un. 10.7.2008 n. 38834). Si impone pertanto l’ annullamento della

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’ art. 626
cod. proc. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca,
che elimina, con restituzione di quanto in sequestro all’ avente diritto.
Si provveda a norma dell’ art. 626 cod. proc. pen.
Rigetta nel resto il ricorso.

sentenza, senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro alli avente diritto.

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