Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30236 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30236 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Festa Aless an dro, nato a Genova il 13/5/1979
Gjabri Mal, nato in Albania 1’11/ 5/1983,
avverso la sentenza 19/12/2013 della Corte d’appello di Genova, III
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per Gjabri Mal, l’avv. Giuseppe Sabato che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 19/12/2013, la Corte di appello di Genova, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in data 5/7/2012,
escluso l’aumento per la recidiva, riduceva la pena inflitta a Festa
Alessandro, per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, rideterminandola in

1

Data Udienza: 01/07/2014

anni uno di reclusione ed €. 3.000,00; confermava la sentenza impugnata
nei confronti di Gjabri Mal, che il primo giudice aveva condannato alla pena
di anni sette di reclusione ed €.1.000,00 di multa per il reato di estorsione
in concorso.

3.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati,

Festa Alessandro per mezzo del suo difensore di fiducia, e Gjabri Mal

4.

Festa Alessandro deduce mancanza assunzione di una prova

decisiva con riferimento alla mancata escussione del teste Walter Giusti,
detto “Wally” e vizio della motivazione sul punto. Si duole che nel dialogo
oggetto dell’intercettazione ambientale non si opera alcun riferimento al
tipo di sostanza stupefacente ceduta a “Wally”, accertamento indispensabile
ai fini della determinazione della pena, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale del 12/2/2014 che ha abrogato le modifiche introdotte nel
2005 all’art. 73 del DPR 309/90.
5.

Gjabri Mal deduce violazione di legge e vizio della motivazione in

relazione all’art. 629 cod. pen. Al riguardo eccepisce la mancanza di
consapevolezza del Gjabri circa il clima di intimidazione preesistente nel
quale si sarebbe inserita la sua azione e si duole di assenza di motivazione
circa l’elemento soggettivo del reato di estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

,

1.

Entrambi i ricorsammissibili in quanto basati su motivi non

consentiti nel giudizio di legittimità.
2.

Il ricorso di Festa Alessandro è inammissibile. Nel caso di specie il

ricorrente eccepisce che nel corso del dialogo tratto dall’intercettazione
ambientale (cui la Corte genovese fa riferimento nella motivazione) non si
opera alcun riferimento al tipo di sostanza stupefacente oggetto di cessione
a Wally, contestando che la sostanza possa essere cocaina, anziché hashish
o marihuana. Senonchè la questione in ordine alla natura della sostanza
oggetto di spaccio non è stata sollevata con i motivi d’appello e pertanto
risulta preclusa poiché implica una indagine di fatto non consentita nel
giudizio di legittimità.

2

personalmente.

3.

Il ricorso di Gjabri Mal è inammissibile perchè si risolve in una serie

di censure in fatto che presuppongono una differente lettura delle
emergenze processuali e postulano un inammissibile intervento di questa
Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni
legittimamente assunte dai giudici del merito.
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 1/7/2014

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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