Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30234 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30234 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Bevilacqua Donatella, nata a Assisi il 6/11/1981
avverso la sentenza 7/11/2013 della Corte d’appello di Ancona, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 10/5/2007, la Corte di appello di Ancona,

confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Distaccata di Fano,
in data 8/6/2010, che aveva condannato Bevilacqua Donatella alla pena di
mesi dieci di reclusione ed €. 400,00 di multa per il reato di truffa
aggravata, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte
civile Minardi Gabriella.

1

Data Udienza: 01/07/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto, ed equa la pena
inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al diniego di

rinnovazione del dibattimento per procedere alla ricognizione di persona,
richiesta già respinta in primo grado;
3.2

Violazione di legge, in relazione agli artt. 213-214, non riscontrando

l’individuazione fotografica le garanzie previste dalle norme in parola;
3.3

Carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle

attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo, le censure della ricorrente non

sono fondate. La ricognizione di persona può assumere il carattere di prova
decisiva, soltanto quando il quadro probatorio presenti margini di ambiguità
o di insufficienza. Poiché l’individuazione fotografica, confermata in
dibattimento dal teste-persona offesa, è idonea ad acquisire valore di prova,
conformemente agli indirizzi della giurisprudenza di questa Corte (cfr, da
ultimo: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28972 del 28/05/2013 Ud.

(dep.

08/07/2013 ) Rv. 257393), la richiesta di procedere alla ricognizione di
persona non assume il carattere di prova decisiva, dal momento che la
prova si è già formata e non giustifica la riapertura del dibattimento ai sensi
dell’art. 603 cod. proc. pen.
3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza

consolidata di questa Corte in tema di ammissibilità, quale prova atipica,
dell’individuazione fotografica.(cfr Cass. N. 46024 del 2003 Rv. 226722;
N. 16902 del 2004 Rv. 228043; N. 25762 del 2008 Rv. 241459; n. 22612
del 10/02/2009, Rv. 244197).

2

3.1

4.

Infine è infondato anche il terzo motivo in punto di diniego di

concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale
espressamente ed adeguatamente giustificato il diniego, richiamando i
precedenti penali, le modalità particolarmente gravi del fatto ed il sensibile
danno arrecato alla parte offesa.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 1/7/2014

pagamento delle spese del procedimento.

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