Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30228 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30228 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERNUCCI ROBERTO N. IL 08/08/1970
avverso la sentenza n. 775/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0″)“, -c.. esanAteo
che ha concluso per ‘t k yiko

Amo\i ■ + o
km,got,

eAhl. evxmAi

zt- e+.0, oLt
r
v;

Adt,J4Q_ 1);2_

Udito, per la parte civi

&tem.

<4,■. tel e- cat&cloo yr( 1 L t (-Z e_ eco 41.9. • ~AI Data Udienza: 05/06/2014 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 15 giugno 2012 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato l'imputato ROBERTO VERNUCCI colpevole di usura aggravata (fatti commessi in Sessa Aurunca fino al 16 luglio 2011), con la recidiva infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. «per violazione ed inosservanza delle norme processuali e conseguentemente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione di cui all'art. 406 c.p.p. in relazione ai punti dell'impugnazione di appello che incidono su aspetti rilevanti della decisione. Carenza di motivazione. Inutilizzabilità degli atti. Annullamento senza rinvio». Il ricorrente lamenta che la chiesta e disposta proroga dei termini per le indagini preliminari riguardasse il reato - all'epoca oggetto di indagine - di cui all'art. 646 c.p.: a ciò dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità di tutti gli atti assunti a seguito della concessa proroga «a far data dalla fine di maggio 2011», ed in particolare delle intercettazioni, non consentite per il predetto reato; il vizio avrebbe, inoltre, irrimediabilmente leso i diritti esercitabili dalla difesa all'atto della notifica della richiesta di proroga; H - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. «per erronea applicazione della legge penale e totale mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., all'errata valutazione della testimonianza della p. o. ed al mancato riscontro estrinseco della prova testimoniale. Annullamento senza rinvio o con rinvio per nuova valutazione della prova». Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente esaminato i motivi di appello, perché l'imputato avrebbe spiegato i rapporti economici intercorsi con la p.o., e comunque che mancherebbero prove certe della sua responsabilità penale, in presenza di meri indizi, ed in particolare in difetto di una congrua valutazione di di appello ha ridotto. attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni sarebbero prive dei necessari riscontri; III - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. «per erronea applicazione della legge penale, e totale mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Annullamento con rinvio per nuova valutazione sulla pena>>.

Il ricorrente lamenta la mancata considerazione della condotta

pacificamente riconosciuta non oppressiva in danno della p.o., in assenza di

nell’avere reso il chiesto esame in dibattimento.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.

1. Il primo motivo è inammissibile in parte perché non consentito, in parte
per manifesta infondatezza.

1.1. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con
riferimento a questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. – 27 gennaio 2009, CED Cass. n.
242634, e n. 19696 del 20 – 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche
sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7
marzo – 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione
denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di
fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera
immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre,
viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se
e quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo
dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità

2

minacce e vessazioni, ed il positivo comportamento processuale, consistito

degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque
corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
«nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con
riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la
soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D’altro canto, l’interesse

questioni, non dall’indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione
comunque giuridicamente corretta).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è
denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di
merito.

1.2. Nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso, è stata
decisa correttamente dal primo giudice e dal giudice di appello, e le doglianze
della difesa sono manifestamente infondate.

1.2.1. La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini
preliminari, che va per legge notificata all’indagato, cui è attribuita la <> nonché –

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 5 giugno 2014

Il Consi liere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA