Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30225 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30225 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO GIULIO N. IL 07/09/1984
avverso la sentenza n. 1590/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2014

-1- Caputo Giulio, già condannato in abbreviato con sentenza del gip tribunale di Lamezia terme in
data 26.2.2013 alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i delitti di indebito utilizzo di una
carta di credito oggetto di furto e di ricettazione di un portafoglio anch’ esso rubato ex artt.
55.comma 9 D.Lgs. n. 231/207 e 648 c.p., ricorre , tramite difensore, avverso la sentenza della
corte di appello di Catanzaro datata 12/23.12.2013 che, in riforma della prima decisione appellata
dall’ imputato, rideterminava,riducendola, la pena in quella di anni uno e mesi sei di reclusione,
deducendo, con il richiamare l’art.. 606 lett.b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale per
mancanza di dolo della condotta, per erronea qualificazione del fatto come ricettazione e non
come appropriazione di cosa smarrita, per la mancata concessione della attenuante della speciale
tenuità del fatto, e delle attenuanti generiche
-2- Il ricorso è inammissibile perchè svolge censure che si collocano tutte sul piano del merito, della
ricostruzione peraltro del tutto personale, disancorata dalle puntuali circostanze di fatto
pacificamente acquisite agli atti. Invero e’ lo stesso ricorrente che, una volta sorpreso nell’atto di
introdurre una carta bancomat nell’apposito sportello bancario e datosi alla fuga, riferisce e di aver
raccolto un portafoglio vicino ad una postazione bancomat. E sta di fatto che il portafoglio era stato
sottratto poco prima alla persona offesa,tale Giampà Michelina ,dalla sua macchina, dove era stato
lasciato, ed è ancora prova acquisita il fatto che il bancomat era stato riposto nel portafoglio,
trovato in possesso dell’ imputato, insieme ad un foglietto, anch’esso in suo possesso,dove era stato
trascritto il codice PIN. Correttamente poi la attenuante della speciale tenuità del fatto e le
attenuanti generiche sono state dai giudici del merito negate in considerazione della gravità del fatto
nel suo complesso e dei gravi precedenti i penali dell’ imputato ,la cui difesa non è stata in grado di
prospettare emergenze e situazioni distoniche con i rilievi esposti dai giudici di merito, ma solo ad
eccepire genericamente la meritevolezza delle proprie richieste.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.6.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, per l’ inammissibilità del
ricorso.

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