Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30224 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30224 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIMPANI ROBERTO N. IL 02/08/1953
avverso la sentenza n. 1051/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
02/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2014

-1- Timpani Roberto,già condannato con sentenza del tribunale di Trieste in data 4.7.2011 alla pena
di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa per il delitto,in concorso, di ricettazione di sette
assegni circolari ex artt. 110 e 648 c.p., ricorre , tramite difensore, avverso la sentenza della corte
di appello della stessa città datata 2/15.7.2013, che, in riforma della prima decisione appellata anche
dal P.G.., rideterminava la pena in quella di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di
multa, deducendo, con il richiamare 1 ‘art. 606 lett.b) ed e) c.p.p., tre specifiche ragioni di
doglianza: carenza e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di prime cure
rilevato che gli assegni circolari erano stati oggetto di furto,e non di smarrimento, e per non avere
per nulla motivato la decisione impugnata sulla possibilità che il prevenuto potesse essere autore del
delitto presupposto dalla ricettazione; b) inosservanza dell’art. 648 comma 2 c.p. per aver escluso la
attenuante della speciale tenuità del fatto considerando solo il danno patrimoniale subito dalla
persona offesa; c) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed in
ordine alla concessione della provvisionale a favore della parte civile che non aveva impugnato,
tanto meno sul punto, la sentenza di primo grado.
-2- Il ricorso non merita accoglimento perché meramente ripetitivo, quanto alle ragioni poste a
suo sostegno di quelle costitutive dell’appello, puntualmente e congruamente considerate e
rigettate dal giudice di prime cure. Invero deve qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma
soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso. L’aver specificato che il delitto presupposto della
ricettazione non era il delitto di appropriazione di cose smarrite, ma il delitto di furto non si è
tradotto certo in una immutazione della contestazione tanto da configurare una difformità da
contestazione e decisione. Tanto meno la precisazione della tipologia del reato presupposto si è
tradotto in una diminuzione delle possibilità di difesa dell’ imputato. Se poi è pur vero che in tema
di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale
di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso
dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza
diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini
oggettivi e nella globalità degli effetti, è anche vero che il giudice di primo grado ha sottolineato il
rilevante danno economico cagionato alla persona offesa, che ha ceduto la propria imbarcazione per
un valore di euro 25.000,00, corrispondente all’ammontare degli importi degli assegni circolari
ricettati. Ed ancora sempre i giudici di merito hanno correttamente richiamato ai fini del trattamento
sanzionatorio la condotta truffaldina dell’ imputato che presentandosi sotto falso nome, per
acquistare due natanti pagandoli con gli assegni ricettati.,falsificando carte di identità ha perpetrato
una truffa e un tentativo di truffa, anche se dichiarati prescritti con separata decisione. Quanto poi
alla provvisionale, la stessa può ben essere concessa per la prima volta in appello su richiesta della
parte civile non impugnante ( Sez. 5m 18.10.2012/20.2.2013, T., Rv.255014; Sez.
1,2.2/4.5.2011,Consolo e a., Rv 249961).
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, per l’ inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore dell’ imputato, avv. Andrea Ruggiero, che ne chiede l’accoglimento

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.6.2014

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