Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30222 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30222 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIARELLI ROCCO N. IL 15/06/1951
avverso la sentenza n. 1367/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 31/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2014

-1- Ciarelli Rocco, già condannato con doppia conforme- sentenze in data 16.10.2008 dal tribunale
di Vasto e in data 31.5/10.7.2013 della corte di appello di L’ Aquila — alla pena di anni uno, mesi
quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., ricorre
avverso la seconda decisione , denunciando, con il richiamo all’art. 606 lett. b) ed e) codice di rito,
violazione della legge penale per non potersi configurare nel caso di specie, il delitto di ricettazione
di due carte bancomat e di una carta di credito perché scadutee, contraddittorietà della motivazione
sul punto, carenza di motivazione, infine, sul diniego di riconoscere l’attenuante,ex art. 62 n. 4 c.p.,
della speciale tenuità del danno conseguente alla già avvenuta scadenza delle carte di credito a lui
sequestrate.
-241 ricorso non è fondato,
Invero la contestazione della condotta è nel senso di addebitare al prevenuto la recezione delle carte
di credito,i1 che non esclude che l’acquisto o la recezione possa essere avvenuta in date compatibili
con la loro utilizzazione. E sul punto il ricorrente omette ogni pur possibile considerazione. Ma al di
là della notazione, il delitto punisce chi acquista o riceve cose di provenienza delittuosa, quali le due
carte bancomat ed una carta di credito, oggetto di furto o di appropriazione di cose smarrite recanti
chiari e intatti segni esteriori di un legittimo possesso. Il profitto,poi, conseguente al possesso può
essere il più vario,identificandosi in una generica finalità di profitto.
Nemmeno merita accoglimento la censura relativa al vizio di motivazione in ordine al diniego della
attenuante della speciale tenuità del danno: il giudice dell’appello ne ha escluso nel caso di specie
l’ operatività o attualità , rilevando “la potenziale utilizzazione della carta che conferisce un valore
che trascende e supera quello della sua materialità”.In proposito può richiamarsi l’ orientamento
giurisprudenziale in base al quale il danno patrimoniale derivante dal delitto- furto o ricettazionedi carte di credito ” in considerazione del valore strumentale di questo, che consente al titolare
molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore
venale di(documento e non può, pertanto essere ritenuto modesto” ( Sez. 5, 8.6/25.7.2006, Kaadour,
Rv. 234527;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3.7.2014

,
Letti gli atti, la sentenzetrugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, per l’ inammissibilità del
ricorso;

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