Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30220 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30220 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRA CIRO N. IL 23/06/1973
avverso la sentenza n. 139/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2013, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 21 novembre 2012 del G.u.p. del Tribunale di Napoli,
che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Marra Ciro colpevole dei
reati previsti dagli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 (capo A) e dagli artt. 81 e
648 cod. pen. (capo B) e l’aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato l’incorso travisamento della prova, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla utilizzazione di una
informazione inesistente rappresentata dal rinvenimento di ulteriori quarantadue
cartucce rispetto a quelle contenute nel caricatore della pistola, invece non
sequestrate, e alla incidenza di tale circostanza sulla valutazione negativa della
gravità del fatto e della versione difensiva resa e, quindi, sulla mancata
rimodulazione della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al Giudice di appello il ricorrente ha sottoposto censure riguardanti il solo
omesso riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione
e l’entità del disposto aumento per la continuazione, cui la Corte di appello ha
dato congrue e articolate risposte, avendo riguardo ai profili particolarmente
gravi della condotta posta in essere dall’imputato e alla sua negativa condotta
processuale.
Sono, pertanto, precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le
questioni riguardanti il fatto e la verifica delle condizioni per l’affermazione della
responsabilità penale per l’imputazione come contestata, prospettate per la
prima volta in questa sede.
3. In ogni caso, la deduzione del travisamento della prova in dipendenza di
una distorta lettura degli elementi fattuali o degli elementi probatori emergenti
dagli atti processuali, che suppone l’allegazione di detti atti cui questa Corte non
ha accesso, deve essere accompagnata dalla indicazione delle ragioni per cui essi
sarebbero tali da compromettere la tenuta logica della motivazione e da essere
2

reclusione.

incompatibili con l’operata ricostruzione dei fatti e delle responsabilità secondo
un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere.
Nel caso di specie, si assume che l’omesso rinvenimento e sequestro di
quarantadue cartucce indicate nella imputazione, ove rilevato, avrebbe
consentito una diversa valutazione della gravità del fatto e della versione
difensiva dell’imputato e una rimodulazione della pena.
Il ricorrente, tuttavia, del tutto infondatamente non considera, posta
l’omessa allegazione dell’atto processuale di riferimento e prima ancora

riferimenti specifici alle quarantadue cartucce, ha logicamente valorizzato con
congruo giudizio di merito, nel dare contenuto, tra l’altro, ai

“profili

particolarmente gravi della condotta posta in essere”, la circostanza che detta
condotta ha riguardato

“un’arma da guerra, dunque dalle potenzialità

estremamente micidiali, munita di cartucce e per giunta provento di una rapina
commessa ai danni di un appartenente alle FF.00.”, e ha collegato la non
plausibilità della versione difensiva all’inverosimile dedotto ritrovamenti casuale
di una “pistola con relativo munizionamento”.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa d’inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di mille
euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rimarcato il limite del devoluto al Giudice di appello, che detto Giudice, senza

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