Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30219 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30219 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLDANI MARCO N. IL 03/07/1982
avverso l’ordinanza n. 2075/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Con ordinanza del
2013 la Corte di appello di
Bologna, dichiarava inammissibile ai sensi degli artt. 591 e 581 lett.
c) c.p.p., l’appello proposto da Oldani Marco avverso la sentenza
con la quale il Tribunale della stessa sede, il 27 giugno 2012, lo
aveva condannato alla pena di mesi due di arresto perché giudicato
colpevole della contravvenzione di cui all’art. 2 L. 1423/1965, per
aver violato il f.v.o. notificatogli a cura della questura di Bologna,
in Bologna il 15.5.2009.
Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
illogicità della motivazione e violazione di legge, sul rilievo che il
gravame riguardava soltanto il punto della pena, della quale si
domandava l’applicazione del minimo edittale per la tenuità del
fatto e che la inammissibilità era stata dichiarata in assenza del
parere espresso dal P.G..
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte territoriale ha evidenziato che in ordine alla pena
determinata dal giudice di prime cure risultava sviluppata una
diffusa motivazione della quale l’appellante non ha tenuto alcun
conto.
Trattasi di argomentazione logica e coerente con le regole
giuridiche in materia, alla quale la difesa ricorrente oppone una
apodittica affermazione contraria.
Quanto al rilievo processuale, rammenta la corte che, ai sensi
dell’art. 591 c.p.p., co.3, l’inammissibilità può essere dichiarata
anche di ufficio con ordinanza inaudita altera parte.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
c
In Roma, addì 30 aprile10 lphEPOSITATA

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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