Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30218 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30218 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZARI ANTONIO N. IL 11/10/1988
avverso la sentenza n. 150/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

Con sentenza del 6 novembre 2012 il GUP del Tribunale di Bari
condannava Manzari Antonio alla pena di anni quattro, mesi quattro
di reclusione ed euro 1600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10
e 12 L. 497/1974, 23 L. 110/1975 e 648 c.p., accertati in Bari il
3.5.2012.
In seguito al gravame proposto dall’imputato, oggetto poi di
rinuncia in relazione alle ragioni di merito, la Corte di appello di
Bari riconosceva in suo favore le attenuanti generiche con giudizio
di equivalenza sulla contestata recidiva e per l’effetto riduceva la
pena inflitta in prime cure ad anni tre di reclusione ed euro 1200,00
di multa.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne
contesta la legittimità per violazione di legge e difetto di
motivazione, sul rilievo che immotivatamente le riconosciute
attenuanti generiche sono state valutate equivalenti alla contestata
recidiva, nonostante il leale comportamento processuale
dell’imputato, la sua giovane età ed il suo stato di salute.
3. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al
trattamento sanzionatorio, peraltro provvedendo ad una sensibile
riduzione della pena inflitta in prime cure, di guisa che la doglianza
difensiva si appalesa generica e pretestuosa.
Quanto poi al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la
contestata recidiva si rammenta che “le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione,
tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto” (Cass., Sez. Unite,
25/02/2010, n. 10713).

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA