Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30217 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30217 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNELLA SIMONE N. IL 16/06/1983
avverso la sentenza n. 1243/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2013 la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza del 31 gennaio 2012 del Tribunale di Genova, che aveva
dichiarato Cannella Simone responsabile dei reati di cui agli artt. 699, comma 3,
cod. pen. e 187, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, e l’aveva condannato, previa
applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante,

duemila di ammenda, poi sostituiti dal lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
determinazione della entità della pena inflitta per il reato di cui all’art. 699 cod.
pen., pari alla misura massima edittale, e in ordine all’omesso giudizio di
prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata
aggravante.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato

inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
2. La Corte di appello, che ha confermato il giudizio espresso dal primo
Giudice in ordine al trattamento sanzionatorio, dopo aver evidenziato le ragioni
di conferma della responsabilità penale dell’imputato e il comportamento
processuale dello stesso che non aveva fornito alcuna valida giustificazione o
elemento a sua discolpa in ordine all’addebito mosso a suo carico, ha rimarcato
anche la insussistenza di elementi o circostanze valorizzabili al fine di un diverso
apprezzamento della valenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alla
contestata aggravante.
Un tale valutazione di merito, congrua rispetto alle emergenze disponibili e
utilizzate, si sottrae alle deduzioni e osservazioni difensive, che si limitano, in via
di contrapposizione argomentativa, a enunciare elementi, che, in via del tutto
generica, sono rappresentati come incidenti su un diverso e più benevolo
trattamento sanzionatorio.

2

alle rispettive pene di mesi diciotto di arresto e di mesi cinque di arresto ed euro

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA