Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30214 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30214 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TANAZEFTI SAMI ALIAS N. IL 15/12/1972
avverso la sentenza n. 978/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 ottobre 2012, la Corte di appello di Perugia ha
confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 febbraio 2007, che aveva
dichiarato Tanazefti Sami con plurimi alias colpevole del reato previsto dall’art.
13, comma 13-bis, prima parte, d.lgs. n. 286 del 1998 per essere rientrato in
Italia, come accertato in data 11 novembre 2006, successivamente alla sua

otto di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo con il quale ha denunciato inosservanza o erronea applicazione di legge,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per non avere il Giudice
a quo considerato che la fattispecie concreta non è più prevista dalla legge come

reato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Al Giudice di appello il ricorrente ha sottoposto censure riguardanti il solo
omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio,
cui sono state date congrue e articolate risposte, che il ricorrente non ha
contestato.
Sono, pertanto, precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le
questioni riguardanti la verifica delle condizioni per l’affermazione della
responsabilità penale prospettate per la prima volta in questa sede.
In ogni caso, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la
condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del
cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha
conservato rilevanza penale pur dopo l’emissione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 2008 e la
conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El
Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non
possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in
assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012,
Mejdi, Rv. 253353), quando non avvenga, come nella specie, oltre il quinquennio
2

espulsione, eseguita il 27 gennaio 2005, e l’aveva condannato alla pena di mesi

dalla espulsione (Sez. 1, n. 7912 del 04/02/2013, dep. 18/02/2013, Hidri, Rv.
254531), dovendo disapplicarsi la norma incriminatrice quando, invece, avvenga
oltre il quinquennio (Sez. 1. N. 8181 del 20/10/2011, dep. 02/03/2012, Zyba,
Rv. 252210).
3.

La rilevata inammissibilità del ricorso, che ha precluso la corretta

instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione
preclude, in questa sede, ogni verifica in ordine all’eventuale decorso del termine
di prescrizione in data successiva alla sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).

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