Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30213 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30213 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INFANTINO DOMENICA N. IL 25/07/1978
avverso la sentenza n. 2278/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Con sentenza del 9 marzo 2012 il Tribunale di Termini Imerese,
nelle forme del rito abbreviato, condannava Infantino Domenica
alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di
minaccia grave in danno del sindaco di Termini Imerese, Capo A)
della rubrica, ed alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di
cui all’art. 697 c.p. (capo B) della rubrica.
In seguito al gravame proposto dall’imputata, la Corte di appello di
Palermo riconosceva in suo favore il vincolo della continuazione tra
i due reati contestati e per l’effetto riduceva la pena inflitta in prime
cure a mesi due di reclusione.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’imputata, assistita
dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne contesta la
legittimità per violazione di legge, sul rilievo che la pena inflitta
avrebbe dovuto attestarsi sul minimo edittale con la applicazione
della massima riduzione possibile per la concessione delle
attenuanti generiche. In modo singolare lamenta altresì la difesa
ricorrente la mancata applicazione della continuazione ai reati
contestati nonostante la corte distrettuale abbia provveduto in tal
senso.
3. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al
trattamento sanzionatorio, peraltro provvedendo ad una sensibile
riduzione della pena inflitta in prime cure, di guisa che la doglianza
difensiva si appalesa generica e pretestuosa.
5. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

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