Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30212 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30212 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO GASPARE N. IL 17/06/1980
avverso la sentenza n. 452/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 6
maggio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Marsala il dì 11 luglio 2012 e, con essa, la sua
condanna alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione
perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 c.p. e 75
co. 2 d. lgs. 159/2011, per aver violato le prescrizioni di
prevenzione uscendo di casa prima dell’orario impostogli, in
Marsala il 12.6.2012, propone ricorso per cassazione Russo
Gaspare, assistito dal difensore di fiducia.
Denuncia con esso la difesa ricorrente difetto di motivazione nella
sentenza impugnata sul rilievo che non risulterebbe adeguatamente
valutato l’argomento difensivo secondo cui la figlia del prevenuto
aveva spostato in avanti le lancette dell’orologio, inducendo in
errore il genitore.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado, infatti, dato atto della doglianza
difensiva, confutandola sia per la sua oggettiva inverosimiglianza,
sia per la riconoscibilità delle condizioni di luce tra le ore sette del
mattino e quelle di un’ora precedente per chi, come l’imputato,
usciva di casa tutti i giorni proprio alle ore 7.00.
A tanto oppone la difesa ricorrente nulla più che una diversa lettura
delle risultanze processuali.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa per le ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

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