Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30211 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30211 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INGRAO TOMMASO GRAZIANO N. IL 18/12/1969
avverso la sentenza n. 586/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 03
maggio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Marsala, nella sede distaccata di Mazara del
Vallo, il 26 giugno 2012 e, con essa, la sua condanna alla pena di
mesi otto di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di
cui all’art. 9 co. 2 1. 1423/1956, per aver violato le prescrizioni di
prevenzione facendosi trovare in luogo diverso da quello di cui
all’obbligo di residenza, in Mazara del Vallo, il 13 aprile 2011,
propone ricorso per cassazione Ingrao Tommaso Graziano, assistito
dal difensore di fiducia.
Denuncia con esso la difesa ricorrente, lamentando violazione di
legge, anche processuale e difetto di motivazione, che non ha tenuto
conto il giudice dell’appello dei rilievi difensivi ed in particolare sia
del denunciato stato di necessità che aveva condotto l’imputato
fuori dal luogo di obbligatoria residenza, stato di necessità dato da
una crisi di astinenza, sia della richiesta relativa al trattamento
sanzionatorio, anche per l’immotivato diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto delle doglianze
difensive di cui innanzi, di poi evidenziando la inutilità della
confessione resa dal prevenuto in costanza dell’arresto in flagranza
di reato, dei significativi e numerosi precedenti penali, della
irrilevanza delle giustificazioni addotte dal prevenuto relative alla
supposta crisi di astinenza.
A tanto oppone la difesa ricorrente nulla più che una alternativa
valutazione delle risultanze processuali.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

P. Q. M.

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