Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30210 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30210 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICINIO ANTONINO N. IL 07/09/1961
avverso la sentenza n. 873/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 10
maggio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Marsala nella sede distaccata di Partanna, il 9
novembre 2012 e, con essa, la sua condanna alla pena di anni uno,
mesi nove e giorni venti di reclusione perché riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 9 co. 2 1. 1423/1956, per aver violato le
prescrizioni di prevenzione associandosi ripetutamente con
pregiudicati, in Gibellina, tra gennaio e maggio 200p: i:, propone
ricorso per cassazione Licinio Antonino, assistito dal difensore di
fiducia.
Denuncia con esso, la difesa ricorrente, difetto di motivazione sul
rilievo che risultano soltanto quattro incontri, lontani l’uno
dall’altro ed in condizioni di luogo del tutto privi di particolare
significato. Di qui l’assoluta incertezza della sussistenza
dell’elemento oggettivo del reato e la violazione del principio “in
dubio pro reo” da parte dei giudicanti.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto della doglianza
difensiva di cui innanzi, di poi evidenziando la significatività
probatoria dell’accertamento delle forze dell’ordine, per la qualità
criminale delle persone coinvolte nelle frequentazioni e per
l’apprezzabile loro ripetitività.
A tanto oppone la difesa ricorrente nulla più che una alternativa
valutazione delle risultanze processuali.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

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