Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30208 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30208 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STUTO ANGELO N. IL 13/05/1966
avverso la sentenza n. 4525/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 22
marzo 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Agrigento il 10 febbraio 2012 e, con essa, la
sua condanna alla pena di anni uno e mesi sei di arresto perché
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 1 1. 1423/1956,
per aver violato le prescrizioni di prevenzione non facendosi trovare
presso la sua abitazione alle ore 2,45 del 17 dicembre 2010,
propone ricorso per cassazione Stuto Angelo, personalmente.
Lamenta con esso il ricorrente la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche delle quali sarebbe stato meritevole
per le situazioni di disagio sociale e familiare in cui si trovava al
momento dei fatti di causa.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante propone una censura del tutto generica e priva di
apprezzabili profili di legittimità, tenuto conto della motivazione
impugnata la quale argomenta il diniego delle circostanze con la
negativa valutazione della personalità dell’imputato, gravato da
precedenti e con il suo comportamento processuale, anch’esso
negativamente valutato.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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