Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30207 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30207 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZIO DANILO N. IL 11/12/1976
avverso la sentenza n. 564/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il dì 8
maggio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Agrigento,nella sede distaccata di Canicattì, il
dì 11 ottobre 2012 e, con essa, la sua condanna alla pena di anni
uno e mesi sei di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato
di cui all’art. 9 co. 2 1. 1423/1956, per aver violato le prescrizioni di
prevenzione non facendosi trovare presso la sua abitazione in
orario impostogli, in Canicattì il dì 8 maggio 2012, propone ricorso
per cassazione Fazio Danilo, assistito dal difensore di fiducia.
Denuncia con esso la difesa ricorrente, lamentando violazione della
norma incriminatrice e difetto di motivazione sul punto:
risulterebbe dall’istruttoria dibattimentale che l’imputato al
momento del controllo si trovava nel garage “sito sotto casa”, di
guisa che non sussisterebbe il reato contestato, anche in
considerazione delle finalità di controllo personali sottese alla
norma incriminatrice, la cui ratio non è stata scalfita dal
comportamento del prevenuto, il quale alle 20,25 avvertì il
commissariato di essere rientrato a casa
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado infatti dato atto della doglianza
difensiva di cui innanzi, di poi evidenziando la significatività
probatoria dell’accertamento delle forze dell’ordine, che dalle 20,05
alle 20,15 poterono verificare la continua assenza del prevenuto e la
violazione di legge contestata, in relazione alla quale di nessun
rilievo esimente è la successiva circostanza del rientro a casa
dell’interessato alle ore 20,25.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
i

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

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