Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30207 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30207 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

ADDORISIO ENRICO

n. il 6.03.1963

avverso la sentenza n. 174/12 della Corte d’appello di Bologna del
7.02.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 9 aprile 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Eduardo Vittorio
Scardaccione che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
ADDORISIO ENRICO ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’appello di Bologna di conferma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del locale Tribunale il 22.10.2009 in
ordine al reato di guida in stato di ebbrezza.
Si denuncia violazione di legge per avere la Corte d’appello illegittimamente
rigettato la richiesta di restituzione dell’autovettura targata DV175GZ sul
presupposto che il GIP aveva disposto la confisca di essa.

unicamente nella parte motiva e non anche nel dispositivo, con la conseguenza
che, essendosi verificato un contrasto tra dispositivo e motivazione, secondo la
consolidata giurisprudenza di legittimità, esso si risolve con la prevalenza
dell’elemento decisionale su quello giustificativo. Pertanto, nel caso di specie, la
confisca dell’autovettura de qua è da ritenersi come mai disposta.
Si argomenta, inoltre, che, all’esito della declaratoria di incostituzionalità
dell’ad. 186, comma 2° lett. c) del C.d.S., limitatamente alle parole “ai sensi
dell’art. 240 comma 2 cod pen.” e della modifica normativa apportata alla
norma in questione dalla L. 120/2010, che ha attribuito alla confisca la natura
di sanzione amministrativa, la Corte d’appello, comunque, non avrebbe potuto
ritenere la confiscabilità dell’autovettura.
RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo è da ritenersi non consentito in questa sede con conseguente
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il ricorrente ebbe, con i
motivi di gravame di merito originari, a chiedere la revoca della confisca
trovando, a suo dire, applicazione l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza prevista
dalla lettera b) dell’ad. 186, 2° comma del C.d.S; con i motivi aggiunti
l’appellante chiese alla Corte del merito di verificare se la novella di cui alla L.
120/2010, che all’ad. 33 qualifica la confisca dell’autovettura prevista dalla lett.
c) del 2° coma dell’ad. 186 del C.d.S. come sanzione amministrativa
accessoria, incida sulla disposta confisca dell’autovettura alla cui guida fu
trovato l’ADDORISIO.
Dunque, non si fa affatto questione di contrasto tra parte motiva e parte
dispositiva, in riferimento alla confisca dell’autovettura, nella sentenza di primo
grado.
La mancata deduzione di tale violazione di legge con l’atto di appello rende il
ricorso inammissibile come espressamente previsto dall’ad. 606 c.p.p., comma
3.

Si evidenzia che la confisca dell’autovettura da parte del GIP era stata disposta

Diversamente opinando diverrebbe estremamente difficile, se non impossibile,
per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque,
una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare i termini esatti della
doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta
della Corte.
Quanto poi alla confiscabilità dell’autovettura anche a seguito dell’entrata in
vigore della L. 120/2010 (il fatto è avvenuto in data antecedente) il Collegio
ricorda che le modifiche al Codice della Strada apportate da tale legge non
veicolo, stante il chiaro tenore dell’art. 186, co. 2 lett. C) C.d.S.: secondo
quanto già affermato da questa Corte, infatti, “il giudice, anche a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 33 legge n. 120 del 2010, deve disporre, con la
sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato
per commettere il reato di guida in stato d’ebbrezza, pur se essa ha acquisito
natura di natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando
che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro” ( Sez. IV.
27 dicembre 2010, n. 45365); ciò anche perché “il giudice conserva, in virtù
del principio della “perpetuatici iurisdictionis”, il potere-dovere, in riferimento
al reato di guida in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di
verificare se il sequestro fu eseguito legittimamente e se sussistano le
condizioni per disporre la confisca, senza dovere investire il giudice
amministrativo della questione a seguito delle modifiche apportate al Codice
della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al
sequestro finalizzato alla confisca “ex” art. 186, comma secondo, lett. c) e
187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura
di sanzione amministrativa accessoria” (Sez. IV, 21 dicembre 2010, n.
44903).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso ritiene il Collegio di non far
seguire la condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali né
di una somma di danaro in favore della cassa delle ammende, sussistendo,
comunque l’errore della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 9 aprile 2013.

hanno privato il giudice penale del potere-dovere di ordinare la confisca del

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