Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30203 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30203 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNATO FRANCESCO N. IL 12/04/1950
avverso la sentenza n. 1126/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo il 27
maggio 2013 con la quale è stata confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di Marsala il 18 dicembre 2012 e, con essa, la
sua condanna alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione
perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 99 co. 2
c.p. e 75 co. 2 d. lgs. 159/2011, per aver violato le prescrizioni di
prevenzione non presentandosi puntualmente per la firma di
controllo presso gli uffici di P.S., in Mazzara del Vallo il
23.11.2011 ed il 18.1.2012, propone ricorso per cassazione
Fortunato Francesco, assistito dal difensore di fiducia.
Denuncia con esso la difesa ricorrente difetto di motivazione nella
sentenza impugnata sul rilievo che non risulterebbe adeguatamente
dimostrato il dolo dell’imputato nella trasgressione degli orari di
presentazione presso gli uffici di P.S. e la severità della pena in
costanza di una palese, lieve entità dei fatti.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’istante ripropone in sede di legittimità le medesime censure già
prospettate in sede di appello, motivatamente confutate dalla corte
distrettuale con argomentazioni rimaste prive di replica nel ricorso
di legittimità.
Ha il giudice di secondo grado, infatti, dato atto della doglianza
difensiva relativa all’elemento psicologico del reatol’ha confutatd
rilevandone la palese genericità dappoichè per nulla argomentata.
Quanto invece alla censura sul trattamento sanzionatorio ha
sottolineato il giudice territoriale che all’imputato è stata inflitta una
pena vicina al minimo edittale con concessione delle attenuanti
generiche.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA